Lunedì 28 Ottobre 2024

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Emergenza in Mare? Chiama il 1530

  • 16 Giugno: Conferenza di presentazione “Operazione Mare Sicuro 2017” presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia
  • 16-17 Giugno: 3^ Edizione “REGATA DELLE DIOMEDEE”, con partenza da Manfredonia ed arrivo alle Isole Tremiti
  • 18 Giugno: Gara pesca sportiva presso il molo di ponente dalle 07.00 alle 14.00 (Riserva 02.07.2017)

Le zattere sulle unità da diporto devono essere sufficienti per il numero delle persone trasportabili?

In materia di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio, l’art. 54 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 sancisce che le unità da diporto in base alla distanza dalla costa devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi (tra cui rientra la zattera) sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo durante la navigazione, indipendentemente, pertanto, dal numero massimo di persone trasportabili dall’unità stessa.​

Qual è la documentazione necessaria per l’utilizzo del VHF nautico?

L’apparato VHF è obbligatorio a bordo delle unità da diporto che navigano oltre le sei miglia dalla costa. Come previsto dall’art 29 del D.lgs. 18/07/2005 n.171, per utilizzare tale apparecchio (fisso o portatile) occorre la licenza di Esercizio Rtf. La domanda di rilascio della licenza di esercizio installato a bordo dei natanti va presentata, corredata della dichiarazione di conformità, all’Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico avente giurisdizione nel luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. L’Ispettorato provvederà a rilasciare un indicativo di chiamata di identificazione che rimane valido indipendentemente dall’unità su cui viene utilizzato il VHF. Se si vuole utilizzare l’apparato anche per il traffico pubblico bisogna sottoscrivere un contratto di gestione (con canone) con una delle Compagnie di comunicazione.

Cosa si intende per tassa annuale sulle unità da diporto?

Dal 1 maggio 2012, per le unità da diporto con lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri, è stata introdotta la tassa annuale per le unità da diporto. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo. La Tassa è ridotta alla metà per le unità di lunghezza fino a 12 metri utilizzate come ordinari mezzi di spostamento dai proprietari residenti nei comuni delle isole minori e nella laguna di Venezia e per quelle a vela con motore ausiliario. Sono previste agevolazioni anche in base alla vetustà dell’imbarcazione. La tassa inoltre non è dovuta per le unità di proprietà di Enti ed associazioni impiegate quali beni strumentali delle imprese di locazione e noleggio e per le unità di supporto ai fini della assistenza e del soccorso.​​

È possibile rottamare imbarcazione a motore con licenza di navigazione in corso di validità?

Come stabilito dall’art. 16 del Decreto M​inisteriale 29 luglio 2008, n.146 la procedura di cancellazione dai registri di un’imbarcazione da diporto a seguito di demolizione, prevede la presentazione di apposita domanda presso l’ufficio di iscrizione dell’unità, corredata dal processo verbale compilato dall’autorità competente (Ufficio Marittimo del luogo dove avviene la demolizione) e attestante l’evento.

Per quanto concerne, invece, il procedimen​to, potrà rivolgersi ad uno dei cantieri che presentano tale servizio.

Mi sono scaduti i razzi di segnalazione della mia unità da diporto. Come posso smaltirli?

Gli articoli pirotecnici per esigenze di soccorso, scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati, devono essere restituiti dall’utilizzatore al distributore autorizzato e depositati in appositi contenitori ubicati presso lo stesso (art. 3 decreto n. 101 del 12.05.2016).

I cittadini comunitari che prendono in locazione unità dotate di apparecchio VHF devono avere il patentino?

Il certificato di radio telefonista per la navigazione è stato introdotto nell’ordinamento italiano in risposta ad un’esigenza di armonizzazione della normativa internazionale. Il rilascio di detta certificazione, infatti, è subordinato al possesso delle conoscenze pratiche e generali e delle attitudini stabilite a livello comunitario dal Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni.

Pertanto, nella fattispecie proposta, sarà ritenuto idoneo qualunque tipo di certificazione riconosciuto dal Paese comunitario di origine che attesti il possesso dei requisiti richiesti per l’utilizzo di apparato VHF, come stabiliti dalle normative internazionali.

I cittadini stranieri possono comandare unità da diporto in acque territoriali italiane?

Il comando di unità da diporto da parte di cittadini stranieri in acque territoriali italiane è disciplinato dall’art. 34 del decreto m​inisteriale 29 luglio 2008, n. 146. In particolare gli stranieri in possesso di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione dallo Stato di appartenenza possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri italiani e natanti da diporto entro i limiti dell’abilitazione​

Sono in possesso di un natante, quante persone posso trasportare?

Quelle indicate sul certificato di omologazione, se ne è dotato.
I natanti non marcati CE ai sensi dell’art. 60 del Decreto Ministeriale 146/08  privi di certificato di omologazione possono trasportare:
3 persone fino a 3,50 m di lunghezza
4 persone da 3,51 a 4,50 m
5 persone da 4,51 a 6,00 m
6 persone da 6,01 a 7,50 m
7 persone da 7,51 a 8,50 m
9​ persone oltre 8,50 m​​

Che potenza deve avere un motore per essere considerato ausiliario?

In base dall’art. 58 del Decreto Ministeriale n. 146  del 29 luglio 2008 un motore è considerato ausiliario quando è installato fuori-bordo, abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e sia munito del certificato d’uso. Il motore ausiliario è impiegato in caso di avaria del motore principale e non concorre al calcolo della potenza e della cilindra per stabilire l’obbligo della patente nautica.​

Posso superare la distanza delle 12 miglia con la mia unità da diporto marcata CE in condizioni meteo favorevoli?

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall’art. 27, comma 4, del D. Lgs.​​ n.171 del 18.07.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C,D). I criteri utilizzati per determinare tale limiti prendono in considerazione non la distanza dalla costa, bensì le condizioni meteo-marine.

Occorre, però, tener presente che i natanti da diporto, non essendo iscritti nei pubblici registri, non hanno diritto ad inalberare la bandiera italiana.

Secondo la  convenzione Montego Bay del 1982 (resa esecutiva in Italia con legge 689/94) una nave che si trovi a navigare in acque internazionali senza bandiera è sottoposta alla sovranità delle navi da guerra di qualsiasi nazionalità. Poiché, dunque, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime della bandiera a cui appartengono, la loro navigazione nelle acque internazionale costituisce un rischio a cui si espone il conduttore.

Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.​

Come faccio ad avere il libretto di Navigazione e cos’è?

Il libretto di navigazione è il documento di lavoro del personale marittimo iscritto alle categorie delle matricole della gente di mare che lo abilita alla navigazione e contiene, oltre ai dati anagrafici ed alla foto dell’intestatario, eventuali titoli di studio, onorificenze, gruppo sanguigno, corsi propedeutici effettuati, navigazione svolta su unità mercantili di ogni tipo battenti bandiera nazionale del marittimo o di un altro Stato, la navigazione di volta in volta effettuata con le date e le località di imbarco e sbarco. Il personale marittimo iscritto alla gente di mare di 1ª e 2ª categoria è munita di un libretto di navigazione, mentre quella di 3ª categoria di foglio di ricognizione. Il libretto di navigazione è l’unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all’esercizio del traffico locale e della pesca costiera. Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti ed è considerato documento di identità personale valendo come passaporto per le esigenze connesse con l’esercizio della professione marittima. Tale libretto viene rilasciato dalle Capitanerie di porto (ed eccezionalmente dall’Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano) di iscrizione ed è da questi consegnato, all’atto del primo imbarco dell’iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell’ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa​.​

Si può imbarcare su una unità da diporto adibita a noleggio con il titolo di capo barca per il traffico locale?

I requisiti necessari per i natanti adibiti al noleggio sono stabiliti da Ordinanze locali emanate dal capo del Compartimento marittimo mentre per il comando di imbarcazioni e/o navi da diporto adibite al noleggio si deve far riferimento al D.M. 121/05. Allo stato attuale il possesso del titolo di capobarca per il traffico locale non consente il comando di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.​

Cos’è il manuale del proprietario di imbarcazione con marchio CE?

Il manuale del proprietario è un documento di cui una imbarcazione marcata CE è fornita, come previsto dal punto 2.5 dell’allegato II – del Codice della Nautica da Diporto  (D.leg.vo 171/2005). Non risulta tra i documenti obbligatori per unità non marcate CE.​

Qual è l’età minima per comandare un’unità da diporto per cui non è obbligatoria la patente nautica?

L’articolo 39 comma 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 stabilisce che per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e’ installato un motore avente una cilindrata non superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv., è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

a)aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;

  1. b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
  2. c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonche’ per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.​

Per la condotta di unità da diporto a motore per la quale non è richiesta la patente nautica è obbligatorio il documento di riconoscimento per il conducente e i passeggeri?

La normativa vigente della nautica da diporto non prevede l’obbligo nè per il conducente nè per eventuali passeggeri. Tuttavia in caso di controllo  le autorità competenti, come previsto dalle norme sulla pubblica sicurezza, qualora se ne ravveda la necessità, hanno la facoltà di dare seguito a procedure che possono comportare anche il fermo delle persone.

E’, pertanto, buona norma portare con se un documento d’​identità valido​,

Qual è la documentazione obbligatoria per i natanti che navigano nelle acque territoriali italiane?

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall’art. 27, comma 4, del D. Lgs. n. 171 del 18.7.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C, D). Per tali unità, per determinare i limiti attribuiti alle varie categorie, si tiene conto dei loro criteri costruttivi in funzione delle condizioni meteo-marine e non della distanza dalla costa.

Occorre tuttavia precisare che, in via generale, tutti i natanti da diporto (unità di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri di lunghezza) marcati CE o non marcati, non avendo obbligo di iscrizione nei pubblici registri non conseguono il diritto ad inalberare la bandiera italiana.

Di conseguenza non sono giuridicamente legittimati a navigare oltre il limite del mare territoriale (12 miglia dalla costa) pur essendone tecnicamente idonei.

Ciò per gli effetti delle norme di diritto internazionale sul mare che nella convenzione di Montego Bay del 1982, resa esecutiva in Italia con legge 689/94, all’art. 90 sancisce il diritto ad uno Stato di far navigare nell’alto mare solo navi che battono la sua bandiera. Come detto, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime di bandiera, per cui la loro navigazione in acque internazionali costituisce una violazione oltre all’eventuale rischio a cui si espone il conduttore poiché la navigazione senza bandiera in acque internazionali è soggetta alla sovranità delle navi militari di qualsiasi nazionalità.

Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.​

Posso condurre un'imbarcazione senza la patente nautica?

È possibile condurre un’imbarcazione senza la patente nautica, ma è richiesta la presenza a bordo di persona in possesso di patente nautica che assume la figura di Comandante dell’unità e che si assume ogni responsabilità inerente la navigazione​.

Ci sono adempimenti burocratici in caso voglia vendere il mio natante?

I natanti da diporto (unità di lunghezza inferiore o pari a 10 mt) rappresentano beni mobili non registrati e quindi, non essendo iscritti nei pubblici Registri, nei casi di compravendita, secondo le disposizioni previste dal codice civile, per loro non è richiesta alcuna registrazione o pubblicità del passaggio di proprietà sempre che lo stesso non sia stato per volontà del proprietario registrato nei R.I.D. (Registro imbarcazioni da diporto).

Sono autorizzati ad esercitarsi al comando coloro che devono conseguire gli esami per la patente nautica?

L’articolo 31 del  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti​, n. 146  del 29/07/2008  indica che coloro che hanno presentato domanda per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita’ da diporto, nei limiti dell’abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l’interessato aspira a conseguire.devono avere al seguito, copia della domanda, completa di visto dell’autorità marittima o dell’ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unita’ da diporto. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.​

I natanti da diporto devono essere muniti di certificato di sicurezza?

Il certificato di sicurezza attesta che l’unità risponde alle direttive del regolamento di sicurezza a seconda della categoria di omologazione. È previsto per le imbarcazioni e navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri) e i natanti che vengono iscritti nei pubblici registri del diporto. ​

Come faccio ad iniziare l’attività di noleggio d’imbarcazioni?

L’utilizzo di unità da diporto per lo svolgimento di attività di locazione e noleggio è disciplinato dall’art. ​2 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il comma 2 del citato articolo subordina lo svolgimento dell’attività in questione all’annotazione nei relativi registri di iscrizione con l’indicazione del tipo di attività commerciale svolta (nella fattispecie locazione e noleggio), dei proprietari o armatori dell’unità che le esercitano (impresa individuale o società) e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli estremi dell’annotazione devono essere riportati sulla licenza di navigazione dell’imbarcazione.

Secondo quanto disposto dalla circolare del 30.05.2012, n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate, le aziende che effettuano l’attività di noleggio e/o locazione non sono tenute al pagamento della tassa annuale, tuttavia rimangono obbligati al pagamento i soggetti noleggiatori o locatari anche per periodi di breve durata.​

L’assicurazione del motore fuoribordo è obbligatoria?

In base dall’art. 41 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 tutti i motori installati su qualsiasi unità da diporto (compresi i tender) devono essere provvisti di assicurazione, compreso l’eventuale motore ausiliario. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. Il contrassegno del certificato non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo.​

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