Accensione e bruciatura delle stoppie, nei campi a coltura cerealicola, vietate tra l’1 giugno ed il 31 luglio, tranne che in casi specifici per i quali la bruciatura può essere anticipata, previa autorizzazione, a partire dall’1 luglio.
Tra le varie pratiche agro-pastorali tipiche della regione mediterranea e della nostra Puglia un posto di rilievo, nel periodo estivo, occupa la bruciatura delle stoppie, ovvero dei residui colturali di cereali ed altre piante erbacee annuali. Una pratica, disciplinata dalla Regione Puglia con la Legge Regionale n. 15 del 12 maggio 1997, che può rappresentare, in alcuni casi, una concreta minaccia per l’incolumità delle persone, dei loro beni e per la salvaguardia dei boschi.
Il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi e l’Assessore alle Risorse del Territorio, Antonio Angelillis, tornano a sensibilizzare la cittadinanza sulle regole da rispettare in caso di bruciatura delle stoppie, rendendo noto che:
– le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione, a partire dal 1 luglio. È fatto, inoltre, divieto di bruciatura prima del 1° settembredelle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Z.P.S., S.I.C. e le aree indicate all’art. 7 del D.P.G.R. 226/2014;
– la bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una “precesa” o “fascia protettiva” per tutta l’estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle arie circostanti e/o confinanti (art. 6 del D.P.G.R. 226/2014).
– le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino o nel crepuscolo.
Le violazioni ai divieti e prescrizioni sopra specificati sono soggette alle sanzioni amministrative previste all’art. 11 lett. c) della citata legge regionale.
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie devono fare preventiva richiesta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima dell’inizio della bruciatura utilizzando apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio Agricoltura.
DOMANDA BRUCIATURA STOPPIE ANTICIPATE
Matteo Fidanza
Ufficio Stampa e Comunicazione – Città di Manfredonia