Venerdì 1 Novembre 2024

Ordinanza sindacale n. 23/2024 – Orari di diffusione sonora delle attività di piccolo trattenimento musicale fino al 30 novembre 2024

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IL SINDACO

Premesso che:

  • tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale rientra la tutela della salute, la qualità della vita nonché la sicurezza della città e la vivibilità dei territori ed il mantenimento del decoro urbano;
  • l’amministrazione comunale intende comunque rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori condizioni favorevoli per l’esercizio dell’attività economiche;
  • nel caso delle attività di somministrazione di alimenti e bevande assume rilevanza anche l’intrattenimento musicale quale forma di attrazione;
  • il D. Lg 26.03.2010 n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011);
  • la musica dal vivo può essere fatta a condizione che la stessa non preveda coinvolgimento di pubblico e quindi non si concretizzi in pubblico spettacolo, ma soltanto musica di allietamento e dunque di sotto fondo (tale azione comunque non deve arrecare disturbo alle altre attività e non deve disturbare il riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 del codice penale);
  • il D. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; l’art. 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana; nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Dato atto che:

  • l’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale sia perché concorrono all’animazione turistica del territorio sia perché offrono, specie ai più giovani, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico, dunque disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Considerato che a seguito degli incontri tenuti con soggetti interessati, operatori economici e cittadini, al fine di contemperare le esigenze di entrambi, è stata condivisa una linea operativa tale da conciliare la tutela della quiete e del riposo dei residenti con le esigenze degli operatori economici prevedendo:

dalla  domenica  al  venerdì  (esclusi  i  giorni  31  ottobre  e  1  novembre),  il  termine  della  musica  di intrattenimento alle ore 22.00;

i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;

il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo;  il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.

Richiamato altresì:

  • l’incontro del 25 luglio 2024 presso la Prefettura di Foggia l’incontro con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, in cui è stata ribadita la necessità di assicurare la tutela della salute, la qualità della vita, ma anche di sostenere l’attività economica degli operatori del settore turistico/ricettivo.
  • la normativa in materia di intrattenimento musicale effettuata dagli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande (ar 69 del T.U.L.P.S L. 773/1931 e s.m.i. e art. 42 della Legge regionale n. 24/2015) e quella sulla disciplina delle attività rumorose contenuta nel piano di zonizzazione acustica comunale;

Ritenuto:

  • di dover contemperare le diverse esigenze del riposo dei residenti, degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici;
  • di tutelare l’incolumità dei  giovani  e porre rimedio  a  trasferte per  la  movida  e per  arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;

Visti gli articoli 659 e 660 c.p.; Visto il T.U.L.P.S. art. 69

Vista la legge 25.08.1991 n. 287; Vista la legge 447/95 e ss.mm.ii.; Vista la L.R. n° 3 del 12.02.2002;

Visto l’art. 8 del Patto per la Sicurezza Urbana e la per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per i comuni del Gargano sottoscritto in data 10 luglio 2024;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n° 843 del 30.12.2006, di approvazione del “Piano di Zonizzazione Acustica”;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 50 comma 7;

Visto il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 0036889 del 09.05.2024;

Vista la propria ordinanza n. 19 del 11 ottobre 2024 efficace fino al 31/10/2024

ORDINA

su tutto il territorio comunale, per le attività di piccolo trattenimento musicale svolte dagli operatori economici abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, il rispetto della seguente disciplina :

dalla domenica al venerdì (escluso il giorno 1 novembre), il termine della musica di intrattenimento alle ore 22.00;

i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;

il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo;  il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.

la presente ordinanza ha efficacia dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 e pertanto dal giorno 31 ottobre cessa di avere efficacia la richiamata ordinanza n. 19/2024;

Resta fermo l’obbligo degli esercenti di:

rispettare  le  limitazioni  alle  emissioni  sonore  nelle  rispettive  fasce  orarie  previste  nel  piano  di zonizzazione acustica;

SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da euro 25,00, ad euro 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.

La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia, all’ASL territorialmente competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Registro delle Ordinanza n. 23 del 31/10/2024

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