Sabato 12 Ottobre 2024

Stop alla musica per i locali di via Santa Maria delle Grazie: lo stabilisce un’ordinanza sindacale

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IL SINDACO

Premesso che:

  • il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • l’art. 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana;
  • nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

  •  numerose segnalazioni di cittadini residenti nel centro storico, unitamente alla segnalazione formale di un Comitato di cittadini, lamentano il disturbo alla quiete pubblica derivante dall’intrattenimento musicale ad alto volume di taluni esercenti somministrazione alimenti e bevande;
  • tali comportamenti sono particolarmente gravi in Via Santa Maria delle Grazie compromettendo le comuni regole di vita civile e incidendo in modo negativo sulla sicurezza urbana in termini di quiete pubblica e diritto al riposo dei cittadini residenti violando altresì la disciplina sulle immissioni sonore nel territorio cittadino;

Ritenuto che, al fine di rendere immediata l’azione di contrasto ai comportamenti descritti, unitamente all’azione amministrativa di contrasto e sanzionamento svolta dagli uffici competenti nell’ambito delle procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, sia opportuno adottare, in via temporanea e urgente un provvedimento che disponga il divieto di intrattenimento musicale all’esterno dei locali ubicati in Via Santa Maria delle Grazie, dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, dal giorno 11/10/2024 al 31/10/2024;

Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni previste dall’art. 54 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 per l’adozione del presente provvedimento ossia la contingibilità e l’urgenza;

Atteso che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, viene trasmesso alla Prefettura di Foggia e non necessita delle procedure di partecipazione previste dall’art. 7 della L. n.241 e s.m.i. ;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell’articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall’art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

ORDINA

il divieto di ogni tipo di intrattenimento musicale in via Santa Maria delle Grazie a decorrere dal 11/10/2024 fino al 31/10/2024, tutti i giorni, nella seguente fascia oraria: dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo.

AVVERTE

l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 salvo che il fatto non costituisca reato,

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile, che sia notificato agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande insistenti nella suddetta Via, trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente

  • al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
  • al Presidente della Repubblica, con Ricorso Straordinario, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

 

IL SINDACO

f.to   dott. Domenico la Marca

Ordinanza sindacale n. 19 dell’11/10/2024

 

foto di archivio

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Comunicati · News

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