Non voglio entrare nel merito dello scontro politico in atto da giorni– tra maggioranza e opposizione – sulla presunta incompatibilità e conflitto d’interessi del Sindaco Gianni Rotice, al quale rinnovo i miei auguri di buon lavoro. La sede istituzionale dove, a breve, sarà discussa la questione è il Consiglio comunale, organo d’indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune. Mi limito, sull’argomento, a qualche riflessione tecnica in generale.
Il conflitto d’interessi è un sistema consolidato, diffuso a tutti i livelli della società italiana.E questa non è un’opinione ma un fatto!
Ogni qual volta che in Italia un imprenditore di rilievo è stato eletto Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente di Regione, Sindaco o ad altre cariche pubbliche di alta rilevanza, ci sono sempre state polemiche in tema di conflitto d’interessi. Il conflitto è rappresentato dalla titolarità contemporanea – in prima persona o per mezzo di familiari o collaboratori – di funzioni pubbliche e forti interessi economici privati nel settore assicurativo, bancario, sportivo, edile, lavori pubblici, editoriale, ecc. Secondo diversi giuristi e costituzionalisti, tale conflitto determina l’impossibilità legale di essere eletti.
Tra le norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, appare opportuno citare la legge 20 luglio 2004. n. 215 (cosiddetta Legge Frattini), con la quale si dispone che l’imprenditore individuale provveda a nominare uno o più institori, ovvero una o più persone di fiducia (anche parenti, amici o collaboratori) cui affidare l’effettiva gestione aziendale. A mio avviso, affidare la gestione delle proprie aziende a parenti, amici, collaboratori o persone di fiducia non risolve la problematica. I soggetti “nominati” sarebbero dei semplici prestanome e il “politico imprenditore” continuerebbe, di fatto, a occuparsi dei propri affari e interessi privati.
Per quanto riguarda in particolare gli amministratori degli enti locali, il TUEL (D. lgs. n. 267 del 2000) dedica al tema delle cause di incompatibilità,per ricoprire la carica di Sindaco,gli artt. 61, comma 1 bis, e 63 comma 1 n.2. E ancora, relativamente al conflitto di interessi, va menzionato l’art. 78 del TUEL che delinea i doveri e la condizione giuridica degli amministratori. Quest’ultima norma prescrive che il comportamento degli amministratori deve essere improntato ai principi di imparzialità e buona amministrazione. Inoltre, vengono previsti alcuni obblighi, tra cui quello di astensione dalle discussioni e dalle votazioni relative ad interessi propri o di parenti e affini sino al quarto grado, dall’esercizio di attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata e dall’assunzione di incarichi o svolgimento di consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o comunque controllati o vigilati da comuni o province (tale divieto vale infatti esclusivamente per alcuni amministratori locali, quali il sindaco, il presidente della provincia, gli assessori o i consiglieri comunali e provinciali). Il comma 3 del suddetto art. 78 prevede l’obbligo di astensione dei componenti della giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, dall’esercizio diattività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
A mio parere la legislazione nazionale, compreso il sistema dei controlli in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, appare piuttosto lasca e inadeguata per contrastare in modo efficace il fenomeno.
Negli Stati Uniti d’America, da diversi anni, sul conflitto d’interessi è stato introdotto l’istituto del “blind trust”.
Il blind trust (affidamento fiduciario cieco) viene costituito allo scopo di separare completamente un soggetto dal proprio patrimonio, ed evitare alcune forme di conflitto di interessi.
Con questo affidamento fiduciario (trust) il titolare disponente (settlor) conferisce il proprio patrimonio a un consiglio direttivo (trustee) che lo amministra per suo conto, scegliendo nella più completa autonomia le forme di investimento più opportune, con l’espresso divieto di presentare il rendiconto della gestione fino alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione (ad esempio, la cessazione da una carica pubblica).
Tipicamente, il blind trust viene costituito da soggetti che accedono a cariche pubbliche di alta rilevanza politica, al fine di assicurare che le decisioni da essi prese nell’interesse pubblico non possano essere influenzate dal proprio interesse personale. Il blind trust si è rivelato negli USA lo strumento più idoneo a raggiungere tale scopo, in quanto il costituente, non essendo a conoscenza di quali siano i settori economici nei quali è investito il suo patrimonio, viene “liberato” da situazioni d’incompatibilità e conflitto d’interessi nell’esercizio del suo mandato.
Non credo che in Italia al momento ci si siano le condizioni e la volontà politica d’introdurre, sul piano dell’efficacia, un istituto giuridico simile al blind trust.
Tuttavia, lo scopriremo solo vivendo…
Buon Anno a tutti/e.
Raffaele Vairo.