Lunedì 4 Novembre 2024

Misure anti-Covid: a Manfredonia prolungata l’ordinanza di aree interdette al pubblico e chiusura distributori automatici dalle 20 alle 5

7 3

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ORINANZA N.41/2020 – MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. INDIVIDUAZIONE AREE DA INTERDIRE AL PUBBLICO. LIMITAZIONE ATTIVITA’ DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco

Visto il DPCM del 03/11/2020 in materia di ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dato atto che il citato DPCM ha tipizzato la Regione Puglia zona arancione.

Vista e richiamata l’Ordinanza n. 41 del 24/10/2020 ad oggetto MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. INDIVIDUAZIONE AREE DA INTERDIRE AL PUBBLICO. LIMITAZIONE ATTIVITA’ DISTRIBUTORI AUTOMATICI, con la quale è stato disposto il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, per alcune aree ivi indicate e la chiusura dalle 21.00 alle 5.00 dei distributori automatici cosiddetti “h24, fino al 13/11/2020, con scadenza il 13/11/2020.

Dato atto che l’andamento dei contagi da COVID19 sul territorio del Comune di Manfredonia è in costante aumento.

Ritenuto che ricorrano i presupposti e le motivazioni che hanno determinato l’emanazione della citata Ordinanza n.41/2020.

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

ORDINA

per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020, il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 20:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città:

– Corso Manfredi
– Porto turistico e Lungomare di Siponto
– Via del Rivellino
– Via Torre dell’Annunziata, nel tratto da Corso Roma a Corso Manfredi
– Via Santa Maria delle Grazie
– Torrione di Santa Maria delle Grazie, anche nella parte che si affaccia su Via Antiche Mura
– Piazzetta mercato
– Piazza del Popolo
– Parco giochi
– Villa comunale, da Via Stella a Via dell’Arcangelo
– Rotonda e Viale Miramare
– Via Santa Restituta, in particolare nell’area del mercato rionale
– Area mercato settimanale di Via Scaloria.

È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Sono chiusi dalle 20:00 alle 5:00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti “h24” che affacciano sulla pubblica via, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.

INVITA

la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale necessità fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.

AVVERTE CHE

1 – Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;

2 – Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso: al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/2010; al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

3 – È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Manfredonia.

Il presente provvedimento viene comunicato al Prefetto di Foggia.

DISPONE

1 – La trasmissione di copia della presente ordinanza:
• a S.E. Prefetto di Foggia, anche per gli adempimenti di cui al l’art. 11, DPCM 13 ottobre 2020 e successivo del 18 ottobre 2020;
• al Sig. Questore di Foggia;
• alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Foggia, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Foggia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia;
• alla ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione;
• alle Associazioni di categoria degli esercizi commerciali, agli organi di stampa locali per assicurare la massima diffusione divulgativa della presente ordinanza.

2 – La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 15 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3 – Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Municipale di Manfredonia, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Foggia, nonché gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria.

Manfredonia, 14/11/2020

La Commissione Straordinaria
F.to (Piscitelli – Crea – Soloperto)

Allegati:

– Ordinanza n. 44 del 14 novembre 2020

Articolo presente in:
Comunicati · News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 
 
 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com