REVOCATA ed ANNULLATA in autotutela la Determinazione n.1 del 29 giugno 2018 di archiviazione e chiusura del procedimento relativo all’inconferibilità dell’incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI FOGGIA nella persona di Angelo Riccardi.
LA LUNGA STORIA DEL PROCEDIMENTO
Con nota dell’8 marzo 2018, l’ANAC ha comunicato l’avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi d’inconferibilità dell’incarico di Presidente del Consorzio ASI Foggia, conferito in data 27.09.2017 al Sig. Angelo RICCARDI, già sindaco del Comune di Manfredonia, comune avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Secondo I’ANAC, poteva sussistere una presunta violazione dell’art. 7 del D. Lgs.n. 39/2013 che, nel disciplinare le varie ipotesi di “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”, prevede, al comma 2, lettera c), che: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti : (…) c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;”
Più precisamente, l’Autorità, nella suindicata comunicazione, ha rappresentato che:
1) le disposizioni di cui al D. Lgs.n. 39/2013 trovano applicazione con riferimento al “conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”;
2) il Consorzio ASI Foggia, data la sua natura giuridica di ente pubblico economico rientrerebbe nella definizione di «enti pubblici » di cui all’art. 1, c. 2, lettera b) del D. Lgs. 39/2013, secondo il quale si intendono per l’appunto «enti pubblici» “gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”. Troverebbe, dunque, applicazione, con riferimento ad esso, la disciplina relativa all’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni contenuta nel D. Lgs.n. 39/2013;
3) l’incarico ricoperto dal Sig. Angelo RICCARDI, quale Presidente del CdA del Consorzio ASI Foggia sarebbe riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1, c. 2, lett. I), del D. Lgs. n. 39/2013, in quanto rientrerebbe tra gli in «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», per i quali devono intendersi “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Può trattarsi quindi, a dire dell’ANAC, di un incarico avente ad oggetto funzioni di amministrazione in senso stretto e non di mera rappresentanza di interessi, che, pertanto, davano al Sig. RICCARDI funzioni gestionali dirette. In conclusione, l’ANAC riteneva sussistente, nella fattispecie, l’ipotesi di inconferibilità di incarico ai sensi dell’art. 7, c. 2 lettera c) del D.Lgs.n. 39/2013, in quanto il Sig.Angelo RICCARDI all’atto di conferimento dell’incarico di Presidente del Consorzio ASI, rivestiva la carica di Sindaco di Manfredonia.
Ciò evidenziato, i il Responsabile della Prevenzione della Corruzione a riscontro della nota innanzi richiamata ha espresso parere come da nota trasmessa ali’ ANAC in data 27 marzo 2018 prot. 572.
Successivamente, con nota prot. 42333, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha trasmesso e notificato in data 17 maggio 2018, nota acquisita al n. 960_2018 del protocollo del Consorzio ASI in medesima data, la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione n. 453 del 9 maggio 2018, con la quale è stata accertata nel procedimento di vigilanza avviato e richiamato in premessa – previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 39/2013 – l’inconferibilità al sig. Angelo RICCARDI Sindaco di Manfredonia dell’incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di FOGGIA, conferito con deliberazione dell’ ASSEMBLEA GENERALE del CONSORZIO ASI in data 27 settembre 2017, ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera c del D. Lgs. n. 39/2013.
In ossequio alla citata delibera dell’Autorità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in data 29 maggio 2018, prot. 1052, ha dato corso ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/1990 all’avvio del procedimento di contestazione dell’inconferibilità dell’incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di FOGGIA al signor Angelo RICCARDI- Sindaco del Comune di Manfredonia con popolazione superiore a 15.000 abitanti – ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera c del D. Lgs. n. 39/2013 regolarmente notificato a mezzo PEC.
Nel corso del procedimento, innanzi richiamato, avviato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione del CONSORZIO ASI, il signor AngeloRICCARDI ha notificato al Consorzio RICORSO al Tribunale Amministrativo TAR LAZIO avverso la deliberazione dell’ ANAC n. 453 del 9 maggio 2018, chiedendone l’annullamento con le motivazioni nello stesso riportate e che vengono richiamate in questo contesto.
In data 29 giugno 2018 il il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha adottato la DETERMINAZIONE n. 1, procedendo, sulla base delle proprie risultanze istruttorie e considerazioni in fatto e in merito, alla chiusura del procedimento avviato in data 29 maggio 2018, all’archiviazione della contestazione d’inconferibilità alla carica di Presidente di Angelo RICCARDI e dichiarandone così la conferibilità.
In data 6 luglio 2018 con nota prot. n. 0059765, acquisita al protocollo ASI in data 9 luglio 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, formale invito a conformare le proprie determinazioni a quanto rilevato ed evidenziato nella citata deliberazione ANAC n. 453 del 9 maggio 2018, facendo presente che in difetto l’Autorità avrebbe interessato la Magistratura contabile per quanto di sua competenza.
In data 3 agosto 2018 con nota prot. n. 007298 , acquisita al protocollo ASI in data 9luglio 2018, la REGIONE PUGLIA Sezione competitività ha trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione formale invito ad uniformarsi alla deliberazione ANAC n. 453 del 9 maggio 2018, sottolineando positivamente le determinazioni assunte dall’ANAC nel procedimento di vigilanza eseguito a norma del comma 1 dell’art.16 del D. Lgs. n. 39/2013, sostenendo e aggiungendo poi nella memoria depositata in giudizio per l’udienza del 13.09.2018, al punto sub 3 “che la lettera d’invito formulata, contiene motivazioni del tutto autonome rispetto a quella contenute nel provvedimento dell’Autorità; la Regione, infatti, ha dichiarato espressamente di agire esercitando, l’autonomo potere di controllo di cui alla Legge Regionale n. 2/2007 in virtù del quale potrebbe procedere al commissariamento dell’Ente facendo presente al Consorzio che alla stregua delle Linee Guida [ …]. nei casi di accertamento dell’ANAC si deve ritenere preclusa ogni altra azione di accertamento. Inoltre, sempre nella citata memoria la Regione PUGLIAha sostenuto di aver legittimamente esercitato il potere di vigilanza riconosciuto dalla normativa regionale (LR2/2007}, e quand’anche si escluda il “poter d’ordine” nei rapporti fra ANAC ed enti pubblici o pubbliche amministrazioni , di certo esso ricorre “nella relazione tra soggetto pubblico vigilante ed ente vigilato” nel caso in specie, fra REGIONE e CONSORZIOASI [ …] art.17 LR2/2007.
Successivamente, il signor Angelo RICCARDI ha presentato al TAR LAZIO istanza cautelare per motivi aggiunti e si è costituito inoltre nel giudizio il CONSORZIO ASI di Foggia previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
In data 11 aprile 2019, la PRIMA SEZIONE del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO, con sentenza n. 04608/2019 (udienza del 3 aprile 2019) sul ricorso n.07699/2018, ha ritenuto legittima la deliberazione dell’ ANAC n. 453 del 9 maggio 2018 respingendo tutte le motivazioni assunte nel ricorso e nei motivi aggiunti.
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTA, la SENTENZA n. 04608 del TAR LAZIO – Sezione prima – emessa nell’udienza del 3 aprile 2019, depositata in data 11 aprile 2019 – con riferimento al ricorso n. 07699 del 20 giugno 2018 prodotto dal signor Angelo RICCARDI, con la quale il collegio nel respingere i motivi di ricorso e aggiuntivi avverso la deliberazione n. 453 del 9 maggio 2018, l’ha di fatto ritenuta e dichiarata legittima e assunta “intra vires”;
PRESO ATTO delle considerazioni e motivazioni riportate nelle memorie e repliche dalla REGIONE PUGLIA costituita in giudizio ;
RITENUTO, pertanto necessario, procedere alla revoca e all’annullamento in autotutela della determinazione n. 1 del 29 giugno 2018, emessa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione del CONSORZIO ASI di FOGGIA al fine, di dare necessaria attuazione e seguito a quanto accertato e deliberato dall’ANAC con atto n. 453 del 9 maggio 2018, dichiarata legittima dalla sentenza del TAR LAZIO n. 04608 dell’11 aprile 2019, “così ottemperando e conformandosi” , anche per quanto inoltre espresso e sostenuto dalla REGIONE PUGLIA.
LA DETERMINA
• di contestare l’accertata causa di inconferibilità, rilevata e determinata ai sensi dell’art.16 comma 1, d.lgs 39/2013 con delibera ANAC n. 453/2018, al signor Angelo RICCARDI, cui è stato conferito l’incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di Foggia nell’assemblea generale del 27 settembre 2017, in applicazione dell’art. 7 comma 2 let- tera c) del d.gls 39/2013 in quanto, a tale data ricopriva da più di due anni la carica di SINDACO del Comune di MANFREDONIA, comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, incarico accertato e dichiarato riconducibile all’ambito applicativo dell’art .1 comma 2 let. I) del d.lgs /2013 n. 39;
- di contestare con la presente determinazione, facendone rilevare la causa di “inconferibilità” accertata dall’Autorità, anche ai soggetti che ai sensi dell’art .18 commi 1 e 2 del d.lgs n.39/2013 hanno conferito l’incarico;
- di dichiarare, pertanto, l’incarico ricevuto dal signor Angelo Riccardi allo stesso “inconferibile” – per le motivazioni e per i soli effetti giuridici provvedimentali, così determinati dalla deliberazione ANAC n. 453 del 9 maggio 2018, confermata e dichiarata legittima dalla sentenza del TAR LAZIO04608 -Sezione Prima dell’11 aprile 2019, nonché, in relazione a quanto sostenuto dalla REGIONE PUGLIA nella nota notificata in data 3 agosto 2018 prot. n.007298 ed in giudizio sul conferimento dell’incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di Foggia deliberato dall’assemblea generale ASI in data 27 settembre 2017;
- di dichiarare, ad ogni effetto di legge, NULLO l’incarico conferito al signor Angelo RICCARDI di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di Foggia in applicazione dell’art .17 del d.lgs n.39/2018 decorrente dalla data di notifica dichiarata dall’ANAC nella nota del 06 luglio 2018 prot.0059765;
- di procedere, con separato atto, in applicazione dell’art.18 del d.lgs n.39/2013, ad attivare la procedura per il procedimento nei confronti dei soggetti destinatari della sanzione inibitoria per i componenti dell’assemblea generale che hanno conferito l’incarico nell’assemblea generale del CONSORZIO ASI di Foggia tenuta in data 27 settembre 2017;
adesso aspettiamo l’esito degli esami di pescara.