Martedì 23 Luglio 2024

L’intervento di Magno su approvazione debiti fuori bilancio

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Oggi ci vengono presentati, elencati all’ordine del giorno, ben cinque punti, segnati all’ordine del giorno come debiti fuori bilancio ex art. 194 1° comma del TUEL, che per nessun motivo possono essere approvati, non per motivi politici o perché l’opposizione non vuole, ma semplicemente perché la normativa contabile non lo consente.

Infatti, sotto un giusto profilo, deve rimarcarsi come la tempistica osservata dall’Amministrazione si ponga in contrasto con i contenuti del regolamento di contabilità, visto che con riferimento ai cinque accapo, con voce “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio”, si chiede un approvazione a cui è solo possibile provvedere, tutte le volte che se ne manifesta la necessità e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno relativamente ai debiti che si sono manifestati entro il 30 novembre dell’anno stesso” (Corte dei Conti, Sez. controllo Marche, deliberazione 13.10.2017 n. 82).

Ed è d’obbligo aggiungere che, in base ai principi formulati dalla giurisprudenza contabile, non solo non è possibile riconoscere debiti fuori bilancio, oltre il 31 dicembre di ogni anno, ma viene anche sancita l’impossibilità di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio di bilancio. 

Depongono, in tal senso, i principi formulati dalla giurisprudenza contabile laddove viene rimarcata l’impossibilità diprocedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio di bilancio”.

E ciò per un duplice ordine di ragioni:

In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art 193, comma 2, del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. Di conseguenza, ipotizzare che si possa provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio proprio durante la “vacanza” di bilancio, costituirebbe un’evidente aporia logica e violazione normativa. 

In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese, consentite nel corso dell’esercizio provvisorio, esclude che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale (come quelle aventi a oggetto debiti fuori bilancio). (cfr. deliberazione Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 189/2014)


Alla luce di siffatto quadro interpretativo nessuna valenza dirimente può annettersi alle deduzioni svolte dall’Amministrazione circa l’urgenza di provvedere al pagamento dei debiti in parola, magari in ragione degli accordi transattivi intercorsi con i legali interessati, trattandosi di mere circostanze di fatto che non valgono a superare il rilevato profilo di irregolarità.

Insomma, alla luce di quanto previsto dal TUEL, eventuali approvazioni di debiti fuori bilancio, oltre il 31 dicembre non può darsi corso al riconoscimento dei debiti di cui trattasi, in difetto della previa approvazione del bilancio di previsione.

Prof. Italo Magno

                                                       Consigliere Comunale

                                                       MANFREDONIA NUOVA

 

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