Al Ministro dello Sviluppo Economico
dottor Carlo Calenda
Via Vittorio Veneto, 33
00187 Roma
Al dottor Guido di Napoli (dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Sicurezza dell’approvvigionamento e delle Infrastrutture Energetiche)
c/o MISE
via Molise, 2
00187 Roma
Alla dott.ssa Paola Barzaghi (responsabile del procedimento)
c/o MISE
via Molise, 2
00187 Roma
Oggetto: Energas/Kuwait Petroleum – conferenza dei servizi decisoria – richiesta di partecipazione diretta al procedimento amministrativo;
Riferimento: diffida al ministro Carlo Calenda, diffida al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni (in allegato).
Il sottoscritto Italo Mario Magno, nato a Manfredonia, il 9 novembre 1945, ivi residente alla via San Francesco, 37, in qualità di cittadino, consigliere comunale d’opposizione, presidente del movimento politico Manfredonia Nuova,
in virtù dell’articolo 15 della Direttiva 2012/18/UE, nonché della Convenzione europea di Aarhus, ratificata dalla legge 108 dell’anno 2001, nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione, ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012. n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012. n. 35, alla Società ENERGAS S.p.a. ad installare il deposito costiero di GPL in Manfredonia, con annesso oleodotto di collegamento al Porto industriale di Manfredonia e raccordo ferroviario alla stazione di Frattarolo, nonché approvazione del progetto delle opere, dichiarazione della pubblica utilità, riconoscimento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
la realizzazione del suddetto impianto così come proposto, contrasta palesemente con il piano di gestione e con le misure di conservazione vigenti e può essere causa di una nuova procedura di infrazione interferendo con quanto attuato per risolvere la condanna inflitta allo Stato Italiano dalla Corte di Giustizia europea; infatti a seguito della procedura di infrazione n. 2001/4156, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che l’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Uccelli e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, nella misura in cui ha omesso di adottare misure idonee a prevenire il deterioramento di habitat, nonché le perturbazioni dannose per determinate specie nella zona di protezione speciale «Valloni e steppe pedegarganiche», appartenente alla rete Natura 2000 (sentenza del 20/9/2007 nella causa C-388/05). Il caso è stato archiviato nel 2012, dopo che le autorità italiane hanno adottato misure di compensazione adeguate per conformarsi alla sentenza;
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, un piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito di Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito e, in linea di principio, può essere autorizzato soltanto se dalla valutazione emerge che esso non pregiudicherà l’integrità del sito; nel quadro di una valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, il progetto ENERGAS in oggetto è incompatibile con gli obiettivi di conservazione della zona di protezione speciale, anche tenendo conto dei più recenti dati disponibili sullo stato attuale del medesimo sito;
i verbali delle Conferenze di Servizi si profilano come atti immediatamente lesivi a danno della popolazione di Manfredonia, in quanto si iscrivono in un unico comportamento amministrativo, continuativo ed omogeneo, teso ad imporre la realizzazione di un gigantesco impianto di gas a petrolio liquefatto, considerato a rischio di incidente rilevante dalla terza Direttiva Seveso, senza alcuna opportuna valutazione dell’incidenza sul territorio e senza alcun coinvolgimento diretto della popolazione residente nel processo decisionale;
il Gpl è notoriamente un climalterante: con l’azione istituzionale del Governo italiano in sede ONU, dove ha sottoscritto nel dicembre 2015 l’Accordo di Parigi (relativo alla produzione dei gas serra) entrato in vigore il 4 novembre 2016;
il progetto in discussione non è stato esaminato – come impone la legge italiana e il diritto comunitario – in base alla direttiva 2012/18/UE datata 4 luglio 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa;
peraltro l’articolo 15 della direttiva 2012/18/UE prevede espressamente: «Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale», anche in virtù della Direttiva 2003/4/UE (accesso del pubblico all’informazione ambientale) afferente l’obbligo da parte degli Stati aderenti, di rendere pubbliche tutte le informazioni ambientali e gli atti relativi che afferiscono la tutela della salute e della vita umana identificate nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 19 agosto 2005, numero 195, in attuazione della direttiva 2003/4/UE (naturale implementazione del suddetto trattato);
la Società ENERGAS S.p.a., subentrata alla società ISOSAR nella titolarità del D.M. n.16555 del 12 gennaio 1999 rilasciato dall’allora Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato per la realizzazione di un deposito costiero di GPL, della capacità di mc. 60.000 in serbatoi e mc. 200 in bombole, collegato al mare tramite un gasdotto e munito di raccordo ferroviario, con istanza in data 27 maggio 2015 c successiva integrazione in data 4 agosto 2015, nell’illustrare il complesso iter che ha condotto alla decisione n. 5123/2009 del 01/09/2009 del Consiglio di Stato in materia di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, ha chiesto di essere autorizzata a realizzare il deposito in oggetto mediante le seguenti opere:
- n.12 serbatoi tumulati da mc.5.000 ciascuno per GPL per una capacità totale di mc. 60.000
- mc.200 di GPL in bombole,
- n.8 baie di carico per autobotti,
- raccordo ferroviario,
- n. 2 tubazioni da 12″ per il trasporto di GPL di collegamento con il Porto industriale di Manfredonia,
- n. 1 sala pompe e compressori di GPL
- n. 4 baie di carico per ferrocisterne;
il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05; l’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è, in primis, dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals); oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l’adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) intendono: migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati; garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali “Seveso” e su come comportarsi in caso di incidente; garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998;
il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n° 105, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005) e rafforza le misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
il porto alti fondali a Manfredonia insiste su un’area SIN (legge 426/1998) mai bonificata, perimetrata dal Ministero dell’Ambiente con apposito decreto nel 2000;
inoltre, il Golfo di Manfredonia è utilizzato dall’Aeronautica Militare per esercitazioni militari anche con droni (UAV) e alla vicina base di Amendola, sono stati dislocati due cacciabombardieri nucleari F-35; una situazione che rende la presenza limitrofa di un gigantesco deposito di Gpl un pericolo costante ed una sicura minaccia per eventuali attacchi terroristici.
In ogni caso, in forza dell’articolo 41 della Costituzione repubblicana, l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. In attesa di un sollecito riscontro, si invitano le SS.LL. a comunicare allo scrivente la convocazione ufficiale in vista della prossima ed imminente conferenza di servizi decisoria.
Manfredonia, 21 aprile 2017.
Prof. Italo Magno
Via San Francesco, 37
71043 MANFREDONIA (FG)