Con ordinanza sindacale, deliberato “a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree scoperte incolte, adiacenti alla sede ferroviaria fino ad una distanza di mt 6, ricadenti nell’agro del Comune di Manfredonia, (nella tratta Manfredonia-Amendola) ciascuno per la particella catastale di propria competenza” che “a) provvedano immediatamente ad eliminare i fattori di rischio sia per incendio che per per caduta alberi, ramaglie e altro materiale, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55, 56 del DPR 753 dell’ 11.07.1980 nelle premesse citati, entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; b) di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita Ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti; e) di trasmettere copia del fonnulario di identificazione dei rifiuti redatto nelle fanne e nei modi indicati nell’art. 193 del D.Leg.vo n.152/2006 e ss.mm.ii., dell’Ufficio del Patrimonio Verde Pubblico del Comune di Manfredonia; d) mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature secondo quanto indicato al punto precedente.”
L’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in misura da€ 25,00 a€ 500,00.
Graziano Sciannandrone