Il Sindaco premesso che con Decreto n. 10 del 21.08.2024 si nominava quale Comandante – Responsabile del Corpo di Polizia
Locale di questo Ente, in via temporanea, il dott. Michele MUMOLO, inquadrato nell’area dei funzionari e delle EQ (ex profilo economico D6), svolgente le medesime funzioni presso il Comune di Mattinata, in virtù di quanto stabilito con la convenzione sottoscritta con il medesimo Comune in data 20.08.2024; – la suddetta convenzione prevedeva l’utilizzo condiviso presso questo Ente per 12 ore la settimana e per un periodo di quattro mesi, salvo proroghe;
Considerato che la scadenza della citata convenzione rende necessario continuare a garantire la copertura del posto di Comandante della Polizia Locale, al fine di coordinare i responsabili dei diversi Nuclei Operativi, di cui si compone il Corpo, per assicurare efficace ed efficiente gestione delle risorse umane e strumentali assegnate per degli obiettivi e dei programmi, nel più ampio quadro delle attività istituzionali e tecnico operative del Comando di Polizia Locale; Visto l’art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “Il Sindaco e il Presidente della provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli arti. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”; Rilevato che la Polizia Locale è posta alle dirette dipendenze del Sindaco che, direttamente o tramite assessore da
Lui delegato, impartisce direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 65/86; Preso atto che l’art. 11, commi 2 e 3, della Legge Regionale 14 dicembre 2011. n. 37 “Ordinamento della Polizia Locale”, dispone che: “il Comandante del Corpo o Responsabile del Servizio di Polizia Locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell’ente di appartenenza e che l’accesso alla funzione di Comandante del Corpo o Servizio di Polizia avviene tramite concorso pubblico, per titoli ed esami, oppure per mobilità da effettuarsi, quest’ultima esclusivamente nell’ambito dell’area di Vigilanza- Polizia locale e delle forze dell’ordine di pari grado; Considerato che la Vice Commissaria Maria TINO, con profilo professionale di “specialista dell’area di vigilanza“ – area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – è in possesso della qualifica funzionale e di
servizio idonee per la copertura del ruolo di Comandante del Corpo; Ritenuto, ai sensi delle citate disposizioni normative e delle ragioni sopra dette, al fine di consentire la dovuta efficienza del Corpo di assegnare temporaneamente l’incarico di Comandante ad interim della Polizia Locale alla Vice Commissaria Maria TINO, in possesso dei requisiti di cui innanzi; Rilevato altresì di procedere alla nomina del Comandante ad interim, per la durata di sei ( 6 ) mesi o per il diverso termine che dovesse maturare nelle more delle procedure di cui al comma 3, art. 11 della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37, fatte salve le verifiche di spesa in materia di programmazione delle assunzioni da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ( Co. S. F.E. L);
DECRETA
di nominare, in via provvisoria e nelle more delle procedure innanzi dette, quale Comandante – Responsabile del Corpo di Polizia Locale di questo Ente, la Vice Commissaria Maria TINO, attualmente in servizio presso il Comando delle Polizia Locale, con il profilo professionale di “specialista dell’area di vigilanza“ – area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione; Di dare atto che la nomina ha effetto dal 21 dicembre 2024 (primo giorno successivo alla scadenza del precedente incarico conferito al dott. Michele Mumolo ) e per la durata temporanea di sei ( 6 ) mesi, salvo
diverso termine, ovvero nelle more delle procedure di cui al comma 3, art. 11 della Legge Regionale Lidicembre 2011, n. 37, fatte salve le verifiche di spesa in materia di programmazione delle assunzioni da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ( Co. S. F.E. L);