La III Corte Sportiva d’Appello, nell’udienza fissata il 28 ottobre 2024 e tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo n. 0039/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932 in data 14.10.2024 avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Michele Scaringella in relazione alla gara Ugento/Manfredonia del 06.10.2024, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara.