Sabato 14 Settembre 2024

Divieti in materia di somministrazione, vendita e detenzione di bevande nelle giornate degli incontri calcistici presso lo Stadio Miramare

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IL SINDACO

 

CONSIDERATO:

  • che il D.L. 06/12/2011, 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d- bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);
  • che si terranno presso lo stadio comunale “Miramare” gli incontri calcistici secondo il calendario in allegato a partire dal 15 settembre c.a. al 27 aprile 2025 e che pertanto, al fine di tutelare il decoro urbano e la pubblica incolumità si rende necessario adottare ogni legittimo e utile intervento, in favore del più generale obiettivo di valorizzazione della città di Manfredonia, contemperando opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici, con quelle di garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica attraverso una limitazione e regolamentazione specifica per :
  • la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
  • la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi;
  • la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
  • la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
  • che nello specifico le limitazioni vanno circoscritte ad un’area del territorio cittadino opportunamente individuata intorno allo stadio comunale ritenendo tale area congrua rispetto al fine che la presente ordinanza si prefigge:
  • Viale Miramare (intero viale);
  • Via San Giovanni Bosco;
  • Via dell’ Arcangelo;
  • C orso Manfredi, nel tratto compreso da via dell’Arcangelo a via del Porto.

 

VISTO l’art. 54 c. 4 , 4 bis e art. 50 c.7 bis del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Nelle giornate degli incontri calcistici presso lo stadio comunale Miramare di seguito elencati, 2 ore prima dell’incontro ed 1 ora dopo l’incontro, limitatamente all’area delimitata dalle seguenti strade comprese le stesse strade cittadine indicate nonché all’interno del compendio sportivo dello stadio Miramare:

  • Viale Miramare (intero viale);
  • Via San Giovanni Bosco;
  • Via dell’Arcangelo;
  • Corso Manfredi, nel tratto compreso da via dell’Arcangelo a via del Porto;
  1. il divieto di vendita per asporto, anche con distributori automatici, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
  2. l’obbligo di somministrazione delle bevande il bicchieri di carta o plastica;
  3. il divieto  di  somministrazione  e/o  la  vendita  per  asporto  di  bevande  con  gradazione  alcolica superiore a 5 gradi; (Il divieto non riguarda la somministrazione eseguita all’interno degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar);
  4. la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
  5. la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

AVVERTE

  • nei confronti dei trasgressori, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 500,00 ad € 5000,00 (D Lgs n. 267/2000 art. 50 comma 7 bis- 1);
  • la sanzione  accessoria  sarà  applicata,  con  le  stesse  modalità  temporali,  per  ogni  ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso  al   Tribunale   Amministrativo   Regionale   della   Puglia,   entro   60   giorni   dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretori

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Registro Ordinanza n. 14 del 13/09/2024

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