Premesso:
- Che dal 30 agosto al 1° settembre 2024 si svolgerà nel centro di Manfredonia e nell’area Luna Park del Mercato Scaloria la “Festa Patronale” in onere di Maria Santissima di Siponto a cura del Comitato della Festa Patronale;
- la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l’abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni dei residenti e dei partecipanti all’evento, anche a tutela delle c.d. “fasce deboli”;
- che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l’incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;
- l’attuale contesto impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;
- che è compito dell’Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
Che in occasione dell’incontro del 27.08 u.s., relativo al Comitato di Sicurezza, si è discusso della opportunità di adottare un provvedimento volto a vietare:
a) la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all’offesa, anche ove erogata da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione;
b) il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all’offesa;
c) la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all’offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori.
Visto:
- l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” consente al Sindaco di adottare ordinanze, non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla necessità di evitare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 20 febbraio 2017 17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere;
ORDINA
dal 30 agosto all’1 settembre 2024, al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico, nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni e nelle vie limitrofe della “Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto”:
- Il divieto di vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ovvero in contenitori idonei all’offesa, che possano costituire pericolo ed obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere;
- il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine in tutti i distributori automatici ;
- il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;
- il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcooliche, di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
- Il divieto di introduzione, consumo (al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi) ed abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine e bottiglie di plastica chiuse;
I divieti non riguardano la somministrazione eseguita all’interno dei plateatici degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar).
AVVERTE
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
DEMANDA
All’Ufficio di Segreteria, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di
Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio. Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il SINDACO
dott. Domenico la MARCA