Il Dirigente Tommaso Gioieni ORDINA al legale rappresentante della Biessemme Srl la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla SCIA del 04/08/2015, prot. comunale n.27786 e 27785 e s.m.i., presso il lido all’insegna “Bagni Bonobo” , ubicato in Via Lungomare del Sole s.n. per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza.
IL DIRIGENTE
Premesso che la società BIESSEMME Srl”, P.IVA 03918450713, svolge l’attività di stabilimento balneare e annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, all’insegna “Bagni Bonobo” presso il lido ubicato in Via Lungomare del Sole s.n.
Dato atto che:
• con domanda di licenza pratica SUAP n.1022 del 01/06/2024, lo stesso ha chiesto il rilascio della licenza per effettuare piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’esterno del pubblico esercizio (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio);
• questo ufficio, con nota del 14/06/2024 prot.comunale n.27952, ha comunicato all’esercente che era in corso l’istruttoria della stessa e che pertanto nelle more dell’eventuale rilascio della licenza non possono svolgersi le attività di intrattenimento oltre le ore 24:00 salvo la produzione della SCIA per l’intrattenimento entro le ore 24:00 e con massimo 100 partecipanti.
Acquisiti al protocollo n.28717 del 19/06/2024, i verbali n. 23 e n.24 del 18/06/2024 della Polizia di Stato di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi della Legge n.689/1981, con i quali è stato
contestato al citato esercente:
• il giorno 09/06/2024 alle ore 00:30 circa, all’interno del locale dell’esercizio in premessa era in corso una serata danzante, con presenza di musica dj set con consolle e casse attive, di fatto udibile dalla strada. Nel locale vi era la presenza di circa 400-500 avventori intenti a bere e a partecipare all’evento musicale in atto. Pertanto stava effettuando uno spettacolo di intrattenimento senza la necessaria licenza;
il giorno 16/06/2024 alle ore 00:40 circa, all’interno del locale dell’esercizio in premessa era in corso una serata danzante, con presenza di musica dj set con consolle e casse attive, di fatto udibile dalla strada. Nel locale vi era la presenza di circa 400 avventori intenti a bere e a partecipare all’evento musicale in atto. Pertanto stava effettuando uno spettacolo di intrattenimento senza la necessaria licenza.
Considerato che:
– tale condotta costituisce violazione degli art.68-69 del TULPS, in relazione all’art.666, c.1 e c.3 del C.P., in quanto:
• esercitava l’attività di trattenimento senza essere provvisto della dovuta licenza;
• la violazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.549,00, senza l’ammissione al pagamento in misura ridotta;
• è sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza.
– le modalità di svolgimento dell’intrattenimento sono tuttavia difformi alla citata domanda di licenza pratica SUAP n.1022 del 01/06/2024, attualmente in istruttoria.
Per quanto sopra, ai sensi dell’art.666, c.3 del C.P, è stata emessa l’Ordinanza dirigenziale n. 136 del 28/06/2024, con la quale è stata ordinata l’immediata cessazione dell’illecita attività di intrattenimento/spettacolo presso il pubblico esercizio in premessa, senza la prescritta SCIA o licenza in funzione delle specifiche modalità di svolgimento della stessa.
Considerato che il reiterare l’esercizio dell’attività di intrattenimento senza la necessaria licenza, tra l’altro con un numero elevato di avventori, si presenta come un abuso della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ricadendo quindi nella fattispecie sanzionabile prevista dall’art. 10 del TULPS “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.”
Acquisito al protocollo n. 32682 del 07/07/2024, il verbale n. 25 dell’11/07/2024 della Polizia di Stato di
accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi della Legge n.689/1981, con il quale è
stato contestato al citato esercente:
il giorno 07/07/2024 alle ore 00:30 circa, all’interno del locale dell’esercizio in premessa era in corso una serata danzante, con presenza di musica dj set con consolle e casse attive, di fatto udibile dalla strada. Nel locale vi era la presenza di circa 400 avventori intenti a bere e a partecipare all’evento musicale in atto.
Pertanto stava effettuando uno spettacolo di intrattenimento senza la necessaria licenza; si evidenzia che l’esercente aveva presentato la SCIA pratica n. 2113 per piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno/esterno del pubblico esercizio (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 100).
Graziano Sciannandrone