Ai componenti della Commissione Straordinaria per la Gestione dell’Ente
ricordo che l’articolo 1, comma 4, della legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, stabilisce che i rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione, di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo, in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature.
Per consentire alla Commissione la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature, la legge prevede che la trasmissione avvenga entro il settantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni.
La suddetta disciplina, che prevede un procedimento su base volontaria, è stata solo recentemente introdotta nell’ordinamento. Pertanto sottolineo l’importanza che essa sia portata a conoscenza in modo diffuso e capillare tra i soggetti interessati, attraverso le iniziative più opportune ed efficaci.
Colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.