Lunedì 4 Novembre 2024

Fatone (M5S): “Salvaguardiamo il nostro turismo, combattiamo l’abusivismo”

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La locazione turistica di strutture non alberghiere (case vacanza, appartamenti o anche solo stanze) è un fenomeno che si è rapidamente diffuso negli ultimi anni, complice la capillare pubblicizzazione degli annunci resa semplice dall’intermediazione di siti internet e portali ad hoc.

Tuttavia, se da un lato trovare una casa o una stanza per alcuni giorni è ormai alla portata di tutti e risulta piuttosto comodo, il sistema presenta anche diverse zona d’ombra, in primis il rischio che coloro che affittano sfuggano al pagamento delle imposte e delle tasse di soggiorno.

Per contrastare l’abusivismo dilagante e l’evasione fiscale, molte Regioni hanno deciso di dotarsi di una normativa volta a identificare le strutture e gli immobili destinati a questo genere di locazioni turistiche.

Tra queste anche la Puglia, una tra le Regioni Italiane in cui il fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà, a prescindere dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale, è proliferato in maniera esponenziale.

La Regione è intervenuta con la legge regionale n. 57/2018, integrativa della precedente legge n. 49/2017 in materia di comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.

Al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale è stato istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice identificativo di struttura” (Codice CIS).

Il CIS, istituito allo scopo di arginare l’abusivismo e garantire un sistema di accoglienza nel rispetto delle regole, è un codice che dovrà essere adottato da ogni singola struttura ricettiva al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti.

Saranno tenute ad indicare il CIS sia le singole strutture non alberghiere in occasione di ogni iniziativa di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, sia i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture suddette.

L’Amministrazione ha il dovere attraverso funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di contrastare forme illegali di ospitalità, attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi, una città a vocazione turistica ha il dovere di tutelare chi agisce nella legalità.

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