Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale
Consumare meno suolo possibile promuovendo la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio delle città pugliesi, offrendo ai Comuni l’opportunità di farlo semplificando le procedure burocratiche e dovendo rispettare regole chiare e limiti certi.
È l’obiettivo raggiunto dalla V Commissione con l’approvazione, a maggioranza, della legge regionale che sostituirà il vecchio Piano Casa e le sue annuali proroghe con un complesso normativo organico e coerente.
Questi sono i tratti distintivi della nuova disciplina
Þ COS’È = la legge sull’uso ecosostenibile del suolo urbano offre ai Comuni l’opportunità di ridurre il consumo del suolo promuovendo la riqualificazione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.
Þ OBIETTIVI STRATEGICI = migliorare la qualità architettonica ed ambientale; aumentare la sicurezza statica ed igienico-funzionale; favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica delle città; contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici, innanzitutto agendo sulle prestazioni energetiche degli immobili.
Þ STRUMENTI = interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, anche mutando la destinazione d’uso e sempre entro i limiti fissati dalle leggi nazionali e regionali.
Þ AMBITI D’INTERVENTO = edifici esistenti in aree destinate prevalentemente ad uso residenziale (zone B e C) e quelli ubicati in aree rurali (zone E) che siano caratterizzati da degrado, sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio esistente; saranno consentiti interventi di riuso e di riqualificazione ottenibili con l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione.
Þ AMPLIAMENTO = nelle zone B e C è possibile intervenire una sola volta su uno stesso edificio, limitando l’ampliamento al massimo nella misura del 20% della volumetria complessiva e per non oltre 300 metri cubi; nelle zone E l’ampliamento può essere al massimo il 20% della volumetria.
Þ DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE = si può realizzare un aumento massimo pari al 35% della volumetria esistente nelle zone B, C e E, in quest’ultimo caso fino ad un massimo di 200 metri cubi; se l’immobile ricade in aree tutelate per ragioni ambientali, i Comuni possono autorizzare la nuova edificazione in un’altra area urbana, purché ci sia il parere positivo degli enti di tutela e chi propone l’intervento assuma l’obbligo di demolire e ripristinare l’area da destinare ad usi pubblici o ceduta al Comune.
Þ LIMITI DI APPLICAZIONE = la legge è inapplicabile agli edifici anche parzialmente abusivi, nei centri storici e agli edifici di pregio architettonico e storico o, comunque, realizzati prima del 1950, e agli immobili che facciano parte del patrimonio di archeologia industriale della Puglia.
Con pazienza e cautela abbiamo elaborato uno strumento di programmazione e pianificazione dello sviluppo urbanistico delle città che rispetta i principi e le norme del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e, al contempo, offre ai soggetti privati l’opportunità di migliorare la qualità degli edifici esistenti, rendendoli anche più sicuri e meno impattanti a vantaggio dell’intera comunità.
La legge sarà sottoposta al vaglio del Consiglio regionale il prossimo 26 luglio e sono fiducioso che il dibattito in Aula determinerà l’ulteriore miglioramento dell’efficacia delle norme approvate.
L’approvazione del nuovo Piano Casa qualifica ulteriormente il lavoro di elaborazione normativa e politica svolto dalla V Commissione, lo stesso che ha già prodotto il Piano regionale per i rifiuti, dotando la Regione Puglia di indispensabili strumenti di programmazione e gestione ordinata del territorio e dei servizi.