Da oggi gli over 50 sono obbligati ad avere il green pass rafforzato per lavorare, sia che si tratti di lavoratori del settore pubblico, sia di quello privato, dipendenti o autonomi. Per chi provasse a entrare in uffici, negozi o qualsiasi altra sede di lavoro, senza certificazione verde, scatterà la sospensione dall’incarico e dallo stipendio.
Queste le regole:
Super green pass
La durata del green pass rafforzato è illimitata per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino oppure per chi è guarito dal Covid e ha avuto due dosi.
L’obbligo del super green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50, al momento, è in vigore fino al 15 giugno 2022.
Obbligo vaccinale
Il decreto legge del 7 gennaio 2022 estende l’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 “ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea” e a tutti gli stranieri residenti in Italia “che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”. L’obbligo riguarda l’intero ciclo di immunizzazione, quindi fino alla terza dose ed era già stato applicato a categorie specifiche: medici, infermieri, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, servizi segreti, polizia penitenziaria, polizia locale, personale delle Rsa.
Assenza ingiustificata
Il lavoratore over 50 che comunichi di non avere il green pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” fino a quando non presenti la certificazione “comunque non oltre il 15 giugno 2022”. Per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.
Le sanzioni
La sanzione amministrativa per venisse colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato “è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore». In caso di violazione reiterata, la sanzione viene raddoppiata.
C’è la sanzione di 100 euro per gli over 50 che, alla data dell’1 febbraio, non abbiano ancora fatto la prima dose e a coloro che, dopo l’1 febbraio, non abbiano fatto la seconda dose e a chi non si fosse sottoposto al richiamo “entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19”. Le multe arrivano con la cartella dell’Agenzia delle Entrate.
I controlli
In caso di omissione, gli addetti ai controlli rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.
Le esenzioni
L’obbligo vaccinale “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore”. Nei casi comprovati la vaccinazione “può essere omessa o differita”. Dal 7 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione vengono emesse esclusivamente in formato digitale, per consentire i controlli attraverso la scansione del QR code. Chi fosse in possesso di un certificato di esenzione cartaceo, ha tempo per chiedere la certificazione digitale entro il 27 febbraio.
Per il periodo in cui la vaccinazione è “omessa o differita”, il lavoratore può essere adibito “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Positività
L’aver contratto il Covid ed esserne poi guariti determina il differimento della vaccinazione. In caso di sopravvenuta positività al virus, le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate con la guarigione.