I giudici hanno preso atto del provvedimento che ha recepito le osservazioni con cui il tribunale aveva bocciato la precedente ordinanza
La nuova ordinanza sella Regione Puglia per la chiusura delle scuole è legittima. Il presidente del Tar di Bari ha respinto stamattina la richiesta di sospensione urgente del provvedimento del 25 febbraio, presentata da un gruppo di genitori baresi diverso da quello precedente. Il tribunale (presidente Ciliberti) ha osservato che la nuova ordinanza, in vigore fino al 14, “recepisce, in discrederà misura” i rilievi che avevano portato lo stesso giudice a sospendere martedì l’ordinanza precedente.
Il Tar, accogliendo le osservazioni dell’Avvocatura regionale (Rossana Lanza e Isabella Fornelli” ha stabilito che Emiliano con la nuova ordinanza 58 “ha meglio specificato i presupposti motivazionali del proprio atto attraverso la pubblicazione della relazione istruttoria redatta dal competente Dipartimento della Salute, a seguito dello specifico monitoraggio settimanale della situazione dei contagi scolastici; b) ha ribadito che l’ordinanza ha lo scopo di permettere la vaccinazione del personale scolastico con il vaccino AstraZeneca ed ha indicato questa volta un cronoprogramma delle operazioni di vaccinazione; c) ha in parte rimosso il tetto massimo del 50 per cento che consentiva alle Istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e studenti che va dallo zero al 50 per cento dell’intera popolazione scolastica; d) ha, comunque, ripristinato al 100 per cento l’accesso a domanda alla didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia ed elementari (che sono quelle dove si registra la maggiore difficoltà verso la didattica digitale a distanza)”.
Vito Marchitelli