Lunedì 4 Novembre 2024

L’altalena dei colori con un paradosso: sabato giallo per la Puglia, da domenica 17 il passaggio in arancione. Ecco cosa si può fare

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Un decreto legge, un nuovo Dpcm e infine l’ordinanza del Ministero della Salute: si concentra tutta in un weekend l’entrata in vigore delle ultime norme elaborate dal governo per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. Un combinato di regole e restrizioni, il cui primo effetto sarà quello, per la nostra come per molte altre regioni italiane, di un fine settimana ‘bicolore’: sabato 16 gennaio ancora zona gialla, mentre da domenica 17 gennaio la Puglia torna in arancione.

Da domenica 17 gennaio la Puglia passa in zona arancione, ma sabato 16 resta in zona gialla.

Dunque, dopo l’ultimo weekend in arancione, quello del 9-10 gennaio, si passa a un fine settimana bicolore: sabato giallo e domenica arancione.

 
Sabato in zona gialla: cosa si può fare oggi

Ancora per la giornata di oggi, sabato 16 gennaio, bar e ristoranti possono restare aperti fino alle 18, fatto salvo il rispetto delle misure anti contagio. Come sempre l’asporto è consentito fino alle 22 mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I negozi sono aperti, mentre restano chiusi centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, tabacchi, punti vendita di generi alimentari ed edicole al loro interno. Sempre chiusi piscine, palestre, teatri e cinema, mentre sono aperti i centri sportivi.

Regole e restrizioni valide per la zona arancione

Quali sono le regole valide per la zona arancione? Riepiloghiamole, così come riportate nell’ultimo Dpcm del 15 gennaio.

– è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra regioni e province, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
– è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 (bar senza cucina e commercio al dettaglio di bevande, ndr) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
– sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

A queste disposizioni si aggiungono quelle valide sull’intero territorio nazionale, come il coprifuoco dalle 22 alle 5, l’obbligo di mascherine. Resta consentito “svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva”. Le attività commerciali al dettaglio sono aperte “a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”. Nelle giornate festive e prefestive “sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.

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