Le misure del nuovo Dpcm
Le misure minime valide su tutto il territorio nazionale – Zone gialle
– Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze;
– per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
– sospese mostre e servizi museali
– didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza
– attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
– sospensione concorsi (compreso quello della scuola), a esclusione di quelli per personale sanitario
– nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
– coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale
Le ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di elevata gravità (tipo 3) e da un livello di rischio alto – Zone arancioni
– Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio
– vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze. All’interno del Comune si può però circolare liberamente
– sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
Le ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di massima gravità (tipo 4) e da un livello di rischio alto – Zone rosse
– Vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola
– sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (dalla biancheria al sapone). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Ma anche barbieri, parrucchieri e lavanderie
– sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
– sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto
– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale
– attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media
Le misure in vigore in tutta Italia
Tra le nuove regole previste a livello nazionale ci sono il coprifuoco dalle 22 alle 5, la capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50% (esclusi gli scuolabus), chiusura di tutti i musei e dei centri commerciali nel weekend (a eccezione delle attività essenziali presenti all’interno come farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi e edicole), smart working ai massimi livelli possibili, sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato. Stop ai concorsi tranne che per il personale della sanità. Possibile stop alla movida in qualsiasi fascia oraria, non più solo dalle 21. Mascherina obbligatoria a scuola per i bambini delle elementari e delle medie, anche quando sono seduti al banco. Chiusura dei “corner” adibiti alle attività di scommesse e giochi ovunque siano collocati, dunque stop alle slot machine nei bar e dai tabaccai. Didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole superiori (ma gli alunni di elementari e medie invece restano in classe, almeno nelle Regioni che non hanno già applicato ordinanze più restrittive).
Chi decide la zona
Le disposizioni del Dpcm si applicano dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. Posta la cornice nazionale, saranno i criteri «scientifici e oggettivi» validati dall’Istituto superiore di Sanità a fare da guida nell’adozione caso per caso delle azioni di contenimento dell’epidemia. Gli scenari indicati sono dunque tre. La classificazione di una Regione in uno dei tre scenari indicati («rosso», «arancione» e «gialla») sarà decisa dal ministero della Salute con ordinanza sulla base dei 21 parametri di riferimento. Alcuni di questi sono stati indicati dallo stesso premier: si tratta dell’indice Rt, dei focolai e della situazione di occupazione dei posti letto negli ospedali.
Sono Lombardia, Piemonte, Calabria, e Valle d’Aosta le Regioni collocate nella fascia rossa con la stretta più decisa (zona rossa). Puglia e Sicilia sono state collocate in zona arancione. Mentre tutte le altre (Campania, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, province autonome di Bolzano e Trento, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto) sono state inserite nella zona gialla. Qui valgono solo le restrizioni adottate a livello nazionale.
Lockdown di fatto nelle zone rosse
Nella fascia rossa ci saranno le Regioni considerate in una situazione di “massima gravità”, dunque compatibile con quella ipotizzata nello “scenario 4” del documento dell’Iss con un Rt sopra l’1,5 e una «trasmissibilità non controllata» del virus. È questa la fascia in cui sono previste le misure più restrittive. Il provvedimento ferma i negozi (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità), i mercati, tutte le attività di bar, gelaterie, pasticcerie e ristorazione (salvo la consegna a domicilio l’asporto consentito fino alle 22). Restano aperte anche le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Ma anche parrucchieri, barbieri e lavanderie. Nelle stesse zone, viene sottolineato da fonti di governo, restano aperte «industrie, artigianato, edilizia», oltre alle scuole elementari e alla prima media.
Consentita l’attività motoria «in prossimità della propria abitazione» e con obbligo della mascherina e l’attività sportiva «esclusivamente all’aperto e in forma individuale». Sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
Nelle zone rosse anche per i ragazzi della seconda e terza media (oltre che per le superiori) sarà in vigore la didattica a distanza.
Di fatto si potrà uscire di casa solo per «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute» (muniti di autocertificazione), nonché per tutti quegli spostamenti «strettamente necessari» ad accompagnare i bambini a scuola. «È vietato – si legge nella bozza – ogni spostamento in entrata e uscita dai territori» nonché «all’interno dei medesimi territori». Il provvedimento di stop alla circolazione – che sarà adottato con ordinanze del ministro della Salute – può riguardare intere «Regioni o parti di esse».
Bar e ristoranti chiusi, ma negozi aperti nelle zone arancioni
In fascia arancione ci sono invece tutti quei territori in cui il fattore di rischio è compatibile con lo “scenario 3”, con un Rt tra 1,25 e 1,5 e una «trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo».
In questo caso sono previsti interventi «lievemente meno restrittivi» come chiusura per tutta la giornata di bar e ristoranti. I negozi restano aperti. Ma è imitato in queste zone anche «ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza» salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità».
Nell’ultima fascia gialla finiranno invece tutte le Regioni che hanno un indice di rischio compatibile con lo “scenario 2”, dove l’Rt si colloca tra l’1 e l’1,25. Qui varranno solo le misure valide a livello nazionale.
Misure d’intesa con Regioni, valide 15 giorni
Le «ulteriori misure di contenimento del contagio» nelle Regioni, o in parte di esse, che ricadono nello scenario di rischio 3 o nello scenario di rischio 4 entrano in vigore «con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata». La verifica del ministero della Salute dei presupposti che pongono una Regione nello scenario 3 (“elevata gravità e livello di rischio alto”) o nello scenario 4 (”massima gravità e livello di rischio alto”) avviene con «frequenza almeno settimanale». Le ordinanze «sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto», si legge ancora nella bozza.