RILEVATO CHE:
• alla luce delle nuove disposizioni, il Prefetto, con nota del 20 ottobre 2020, prot. n. 1500/12.B.1/Area I, ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 22 ottobre 2020 in videoconferenza per una valutazione sui provvedimenti da adottare in relazione al D.P.C.M. del 18/10/2020 ed alle misure di contenimento dl contagio da COVID19, sulla base delle indicazioni sanitarie, criteri omogenei e modalità di controllo;
nella predetta riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza è emersa una sostanziale condivisione circa l’opportunità di adottare, da parte delle Amministrazioni locali, specifiche misure di prevenzione coerenti, tendenzialmente omogenee e comunque non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, consistenti nella disciplina per indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) e dei divieti di assembramento secondo indicazioni numeriche di compresenza nel rispetto del principio di precauzione sanitaria;
• con nota prot. 55658 del 22-10-2020 il Prefetto invitava, tra l’altro, i Sindaci a valutare la possibilità di disciplinare, con misure efficaci, l’afflusso della popolazione ai cimiteri, in occasione della imminente Ricorrenza dei Defunti, in modo da contenere al massimo il pericolo di assembramenti nei luoghi di culto dei defunti.
RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone nel Cimitero Comunale in occasione della commemorazione dei Defunti; VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l’adozione di un provvedimento d’urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 così come integrato dal successivo DPCM del 18 ottobre 2020, nonché di favorire un efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;
VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
VISTO in particolare, il comma 4 del succitato art.54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;
DATO ATTO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell’art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; VALUTATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale e locale;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus; VISTA la Circolare del Prefetto di Foggia n. 55656 del 22.10.2020 concernente “D.P.C.M. 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
” VISTE le Ordinanze della Regione Puglia volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus; Tutto ciò premesso, per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione
epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020,
ORDINA
nei giorni dal 31/10/2020 al 2/11/2020:
1. l’apertura continuativa del cimitero comunale dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
2. l’ingresso ai cittadini all’interno dell’area cimiteriale sarà consentito in ordine alfabetico del capo famiglia nel seguente modo:
Giorno 31 ottobre 2020:
dalle ore 7,00 alle ore 11,00 lettere A÷G
dalle ore 11,01 alle ore 14,00 lettere H÷P
dalle ore 14,01 alle ore 18,00 lettere Q÷Z
Giorno 1 novembre 2020:
dalle ore 7,00 alle ore 11,00 lettere Q÷Z
dalle ore 11,01 alle ore 14,00 lettere A÷G
dalle ore 14,01 alle ore 18,00 lettere H÷P
Giorno 2 novembre 2020:
dalle ore 7,00 alle ore 11,00 lettere H÷P
dalle ore 11,01 alle ore 14,00 lettere Q÷Z
dalle ore 14,01 alle ore 18,00 lettere A÷G
e comunque sarà regolamentato in relazione all’affluenza, e i visitatori sono tenuti a:
evitare assembramenti;
rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
indossare la mascherina;
limitare lo stazionamento al solo tempo necessario per commemorare i propri defunti;
osservare il percorso indicato dai volontari della Polizia Locale e/o Protezione Civile presenti in loco;
restare a casa se presentano sintomi influenzali, o una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.
Non era meglio chiuderli completamente i cimiteri?
Gran casino. Viene spontaneo chiedere: alle ore 11 (o 10:55) alle ore 14 (o 13:55)possono entrare le persone riferite alla lettera di turno… Un minuto dopo dovrebbero entrare le persone del turno successivo: questo non è assembramento? Che succederà nel parcheggio tra quelli uscenti e quelli entranti? Se alle ore 11:50 o 13:50 entrano quelli del proprio turno cosa succederà con quelli (del turno successivo)che entreranno subito dopo?
Non era più logico lasciare mezz’ora libera per permettere l’uscita con calma?
Esempio:
dalle ore 7:00 alle ore 10:30
dalle ore 11:00 alle ore 13:30;
dalle ore 14:00 alle ore 17:30.