Domenica 22 Dicembre 2024

Misure urgenti anti-Covid: anche a Manfredonia interdette aree al pubblico dalle 21 alle 5 e chiusura distributori automatici

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PREMESSO CHE
✓ con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
✓ che con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;
✓ con Decreto-Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;

VISTI:
> il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
> il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
> il decreto-legge n. 33 del 2020 convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 relativamente all’art. 2 (sanzioni e controlli);
> il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11;
> il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
> il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
> il DPCM 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
> il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. del 18 ottobre nr. 258);

RICHIAMATI:
> l’articolo 11 del DPCM 13 ottobre 2020, secondo cui “Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata”;
> la circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, avente ad oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO CHE:
• alla luce delle nuove disposizioni, il Prefetto, con nota del 20 ottobre 2020, prot. n. 1500/12.B.1/Area I, ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 22 ottobre 2020 in videoconferenza per una valutazione sui provvedimenti da adottare in relazione al D.P.C.M. del 18/10/2020 ed alle misure di contenimento dl contagio da COVID19, sulla base delle indicazioni sanitarie, criteri omogenei e modalità di controllo;
• nella riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in data 22 ottobre 2020, il Direttore Generale della ASL-FG ha rappresentato, in ordine al trend di diffusione del virus nell’ambito territoriale di competenza, un significativo aumento settimanale di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente;

DATO ATTO che nella predetta riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza è emersa una sostanziale condivisione circa l’opportunità di adottare, da parte delle Amministrazioni locali, specifiche misure di prevenzione coerenti, tendenzialmente omogenee e comunque non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, consistenti nella disciplina per indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) e dei divieti di assembramento secondo indicazioni numeriche di compresenza nel rispetto del principio di precauzione sanitaria;

CONSIDERATO che:
> sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero tanto elevato di persone da rendere estremamente difficile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, con particolare riguardo alla fascia oraria successiva alle ore 21:00 e fino alle ore 05:00.
> i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale di Manfredonia, hanno evidenziato specifiche difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte reiterata aggregazione nelle ore serali e anche notturne;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

PRESO ATTO che dall’analisi dei dati finora raccolti, sia dall’Autorità di P.S. che dalla Polizia Municipale, nell’azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto oltre alle predette violazioni anche le segnalazioni pervenute da cittadini, sono state individuate le aree (strade, piazze ecc.) per le quali occorre, al momento, e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all’evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) DPCM 18 ottobre 2020;

VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l’adozione di un provvedimento d’urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 così come integrato dal successivo DPCM del 18 ottobre 2020, nonché di favorire un efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

VISTO in particolare, il comma 4 del succitato art.54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell’art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VALUTATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

VISTA la Circolare del Prefetto di Foggia n. 55656 del 22.10.2020 concernente “D.P.C.M.18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

VISTE le Ordinanze della Regione Puglia volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

ORDINA

Per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 13 novembre 2020 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020, il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città:

– Porto turistico e Lungomare di Siponto;
– Via del Rivellino;
– Via Torre dell’Annunziata, nel tratto da Corso Roma a Corso Manfredi;
– Via Santa Maria delle Grazie;
– Torrione di Santa Maria delle Grazie, anche nella parte che si affaccia su Via Antiche Mura;
– Piazzetta mercato;
– Piazza del Popolo;
– Parco giochi;
– Villa comunale, da Via Stella a Via dell’Arcangelo;
– Rotonda e Viale Miramare;
– Via Santa Restituta, in particolare nell’area del mercato rionale;
– Area mercato settimanale di Via Scaloria.

È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Sono chiusi dalle 21.00 alle 5.00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti “h24” che affacciano sulla pubblica via, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.

INVITA

la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale necessità fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.

AVVERTE CHE

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;

2. Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:
• al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/2010;
• al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Manfredonia.

3. Il presente provvedimento viene comunicato al Prefetto di Foggia.

DISPONE

1. La trasmissione di copia della presente ordinanza:
• a S.E. Prefetto di Foggia, anche per gli adempimenti di cui al l’art. 11, DPCM 13 ottobre 2020 e successivo del 18 ottobre 2020;
• al Sig. Questore di Foggia;
• alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Foggia, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Foggia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia;
• alla ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione;
• alle Associazioni di categoria degli esercizi commerciali, agli organi di stampa locali per assicurare la massima diffusione divulgativa della presente ordinanza.

2. La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 15 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Municipale di Manfredonia, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Foggia, nonché gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria.

La Commissione Straordinaria
(Piscitelli – Crea – Soloperto)

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Commenti

  • Nei prossimi giorni in occasione della ricorrenza dei defunti il cimitero sarà aperto o resterà chiuso?

    Letizia 24/10/2020 18:20 Rispondi

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