Venerdì 27 Dicembre 2024

Le ultime sentenze sulla responsabilità civile per i commercialisti

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La sentenza n. 22339 della sez. III della Cassazione civile del 26 settembre del 2017 si concentra sulle polizze assicurative per responsabilità del commercialista. Nella sentenza viene precisato che, per ciò che concerne l’operatività di una polizza assicurativa, è indispensabile verificare se il comportamento messo in atto fa parte delle attività che vengono considerate risarcibili dalla polizza. Occorre, cioè, capire se il danno è stato provocato dal professionista a causa di un’attività professionale carente, e quindi in maniera diretta, o per effetto di carenze di diligenza o di carattere organizzativo del suo studio, e quindi in maniera indiretta. Il commercialista non ha l’obbligo di segnalare alla compagnia assicurativa chi ha effettivamente messo in atto il comportamento dannoso all’interno del suo studio, neppure se tale soggetto è stato identificato in modo certo.

Dove acquistare una polizza conveniente

Il sito convieneonline.it permette di scegliere la Polizza Commercialista più adatta alle proprie necessità, grazie alla disponibilità di soluzioni che possono essere personalizzate e adattate su misura a seconda delle esigenze. Per esempio, si può richiedere che la copertura assicurativa venga estesa per le attività di libera docenza, per le funzioni di sindaco e revisore dei conti, per le attività di amministratore di condomini, per la sospensione di attività, per le funzioni svolte di fronte alle commissioni tributarie, per le attività di assistenza fiscale per conto dei CAF e per le funzioni di amministratore in qualità di componenti dei consigli di amministrazione.

La negligenza professionale del commercialista

Nella sentenza n. 9917 della sez. III della Cassazione civile del 26 aprile del 2010, invece, si legge che la responsabilità di un commercialista verso il proprio cliente in riferimento a uno svolgimento negligente dell’attività professionale comporta la prova del danno. Inoltre, deve essere accertato che vi sia un nesso causale tra il comportamento che il professionista ha adottato e il pregiudizio che il cliente ha patito. Se non viene presentato un ricorso fiscale, è lecito presupporre una positiva valutazione prognostica a proposito del probabile esito positivo dello stesso.

L’obbligo di diligenza

La sentenza n. 13007 della sez. III della Cassazione civile del 23 giugno del 2016, invece, si focalizza sull’obbligo di diligenza da parte del commercialista. Il riferimento normativoa cui si deve prestare attenzione è rappresentato dal comma 2 dell’articolo 1176 del Codice civile. In pratica, il dottore commercialista a cui viene assegnata una consulenza è tenuto a mettere a disposizione del cliente tutte le informazioni di sua competenza che possano essere utili per il cliente, e al tempo stesso far sapere al cliente quali sono le questioni che superano i limiti della sua competenza.

I criteri di verifica della responsabilità del professionista

Vale la pena di prendere in considerazione anche la sentenza n. 13623 della sez. XI del Tribunale di Roma del 5 luglio del 2017. Qui si sottolinea che la responsabilità di un professionista non si concretizza solo se l’attività professionale non è stata adempiuta in modo corretto: infatti, è necessario anche che si possa ricondurre al professionista l’evento pregiudizievole che il cliente lamenta. In più, occorre capire se, alla stregua di parametri probabilistici, il cliente avrebbe avuto la possibilità di ottenere un risultato migliore nel caso in cui il professionista avesse seguito una condotta più appropriata.

Dichiarazione dei redditi sbagliata: la responsabilità

Infine, la sentenza n. 3429 della sez. III della Cassazione civile del 13 febbraio del 2018 precisa che anche se gli errori nella dichiarazione dei redditi vengono commessi da una società di consulenza, il commercialista continua ad avere una responsabilità professionale nei confronti dei propri clienti. Di conseguenza, in seguito a un errore il cliente può essere risarcito.

Articolo presente in:
Dall'Italia

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