Lunedì 4 Novembre 2024

Vieste, l’Unità Operativa Spiagge “Beach Patrol” sanziona duramente chi effettua campeggio abusivo

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In questi giorni l’Unità Operativa Spiagge “Beach Patrol” della Polizia Locale di Vieste, istituita dal Sindaco Avv. Giuseppe NOBILETTI ha elevato tantissimi verbali a chi effettua campeggio abusivo, in spiaggia, sui litorali rocciosi, in strada, lungo la costa ed anche in terreni privati non autorizzati.

E’ estremamente importante, spiega l’Isp. RICCARDI Pietro, coordinatore dell’Unità Operativa Spiagge “Beach Patrol” far capire a coloro che sono alla ricerca di una vacanza in libertà, in tenda, in autocaravan o in roulotte che ci sono delle regole ben precise da rispettare, soprattutto per quanto riguarda la “sosta libera” o il “campeggio in aree non consentite”.

Come deve avvenire la sosta delle autocaravan?

In Italia la sosta delle autocaravan è assimilabile a quella delle autovetture soltanto se si rispettano determinate condizioni dettate dall’Articolo 185 comma 2 del CDS:
La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

E’ dunque scontato che laddove possibile, la sosta deve avvenire allo stesso modo degli altri veicoli, pertanto non sono consentiti né cunei di livellamento sotto alle ruote, né martinetti livellanti, né gradini estratti, né finestre oblò o porte aperte verso l’esterno, né tendalini aperti ecc….

Chiaramente il veicolo deve sostare nel rispetto di quanto dettato dall’articolo 157 comma 5 del CDS:
Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
in combinato disposto con l’articolo 351 comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS:
Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
Pertanto non è possibile occupare con il proprio veicolo più stalli di sosta, se non si vuol rischiare una sanzione da € 42,00 a € 173,00.

Tuttavia è sempre opportuno controllare la segnaletica installata poiché come stabilito dall’articolo 7 comma 1 lettera B:
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
Pertanto se vi è un divieto di sosta o di accesso specifico, in caso di violazione si rischia una sanzione da
€ 42,00 a € 173,00. In caso di divieto di transito la sanzione va da € 84,00 ad € 335,00.

La vacanza in autocaravan e roulotte necessita di operazioni indispensabili quali lo scarico delle acque chiare e luride e ovviamente il carico di acqua potabile. A tal proposito il Codice della strada all’articolo 185 comma 4 prevede:
È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
Le operazioni di carico acqua potabile e scarico di acque chiare e luride devono avvenire unicamente nelle aree attrezzate. Non è possibile scaricare acque chiare e / o luride in caditoie, pozzetti, terreni, giardini ecc…..

L’articolo 378 comma 6  del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS infatti stabilisce:
I proprietari o gestori di campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igenico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall’articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
Pertanto in caso di violazione si rischia una sanzione da € 87,00 a € 345,00.
In tal caso sarà valutata anche l’applicazione di sanzione di cui all’Articolo 255 comma 1 del Decreto Legislativo 152 del 2006, da € 300 a  € 3.000 (la sanzione è aumentata fino al doppio se trattasi di rifiuti pericolosi).

Che sanzioni vengono comminate a chi sosta con autocaravan, roulotte e simili sulle aree demaniali?

Possono essere comminate diverse sanzioni.
Intanto occorre precisare che l’articolo 4 comma 1 dell’Ordinanza Balneare 2020 della Regione Puglia approvata con atto del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio N° 249 del 21.05.2020 stabilisce una serie di comportamenti vietati in spiaggia, tra cui quanto previsto alla lettera A):
Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è VIETATO campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature 0 installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo.
Per quanto riguarda il dispositivo sanzionatorio, come previsto dall’articolo 1161 del Codice della Navigazione:
Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00 ; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.
In altri casi si può sanzionare in base all’articolo 1164 del Codice della Navigazione:
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

In Puglia la legge in materia è la Legge Regionale N. 11 del 11.02.1999 ovvero la cosiddetta “Legge sul Turismo”.  L’articolo 71 al comma 5 prevede che “è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 1.549,37 a Euro 4.648,11 con sequestro della tenda o roulotte chi dovesse campeggiare nelle aree consentite (Art. 22).”
Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da Euro 3.098,74 a Euro 6.197,48.

Pertanto il campeggio in aree non consentite comporta sanzioni durissime e in alcuni casi si procede anche al sequestro delle attrezzature.

Che sanzioni vengono comminate al proprietario di un terreno che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento di terreno?

L’articolo 71 comma 6 della Legge Regionale N. 11 del 11.02.1999 ovvero la cosiddetta “Legge sul Turismo” prevede che:
“E’ soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 4.648,11 il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nullaosta comunale. Qualora il numero delle persone superi le cinque unità la sanzione viene maggiorata da € 516,46 a € 1.549,37 per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori, la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.

L’Unità Operativa Spiagge “Beach Patrol” della Polizia Locale di Vieste è a disposizione per ogni chiarimento in merito. Per maggiori informazioni tel. 0884.708014 – Email Unità Operativa Beach Patrol: plvieste@gmail.com

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Capitanata · News

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