Angelo Riccardi e Salvatore Zingariello non candidabili alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi al D.P.R. del 22/10/2019, con il quale sono stati adottati i provvedimenti di cui agli artt. 143 e 144 D.Lgs. n. 267 del 2000 con riferimento al Comune di Manfredonia.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente, dott. Alessio Marfè Giudice rel., dott. Luca Stanziola Giudice, “procedendo all’esame nel merito della domanda proposta dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Foggia, tesa alla declaratoria di incandidabilità degli odierni resistenti, deve ritenersi fondata nei confronti dell’ex Sindaco Angelo Riccardi e dell’ex vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Salvatore Zingariello, mentre deve ritenersi infondata nei confronti dell’ex consigliere comunale Antonio Conoscitore”.
Per l’ex Sindaco Angelo Riccardi e l’ex vicesindaco Salvatore Zingariello, “tale domanda deve essere accolta sussistendo concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti dell’ex vicesindaco ed indiretti dell’ex Sindaco con la criminalità organizzata di tipo mafioso di Manfredonia, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati”.
Per l’ex consigliere comunale Antonio Conoscitore, difeso dagli avvocati Gabriele Bavaro, Pierpaolo Fischetti e Pietro Schiavone, “tale domanda deve essere rigettata poiché, pur sussistendo elementi concreti, univoci e rilevanti sul collegamento di Antonio Conoscitore con la criminalità organizzata di tipo mafioso di Manfredonia, la Prefettura di Foggia ed il Ministero dell’Interno non hanno fornito elementi sufficienti, a carico dell’ex consigliere comunale, ad integrare la prova che quei collegamenti abbiano prodotto uno dei due possibili effetti di cui alla seconda parte dell’art. 141, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000: l’alterazione dell’attività amministrativa, con compromissione del buon andamento, dell’imparzialità dell’amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi pubblici, ovvero il pregiudizio per la sicurezza pubblica”.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando:
1) dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143, comma 11, D.Lgs n. 267 del 2000, Riccardi Angelo e Zingariello Salvatore non candidabili alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi al D.P.R. del 22/10/2019, con il quale sono stati adottati i provvedimenti di cui agli artt. 143 e 144 D.Lgs. n. 267 del 2000 con riferimento al Comune di Manfredonia (FG);
2) rigetta la domanda di incandidabilità proposta nei confronti di Conoscitore Antonio;
3) condanna Riccardi Angelo al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona del Prefetto p.t., delle spese del giudizio che liquida in € 3.170,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario (15% sul compenso), cpa ed iva come per legge;
4) condanna Zingariello Salvatore al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona del Prefetto p.t., delle spese del giudizio che liquida in € 3.170,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario (15% sul compenso), cpa ed iva come per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, da un lato, e Conoscitore Antonio, dall’altro.
Graziano Sciannandrone