La Regione Puglia con nota del 14 luglio 2020 ha comunicato alcune modifiche apportate alla L. R. n. 49/2017 di seguito riportate.
La rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici (cd.spot) relativi ad arrivi, partenze, assenza di movimento ad esercizio chiuso, avviene giornalmente. La trasmissione avviene, inderogabilmente, entro il giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.
Anche il sistema sanzionatorio è stato modificato.
La violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da euro 200,00 a euro 600,00 per l’omessa trasmissione mensile dei dati sul movimento turistico;
b) da euro 100,00 a euro 300,00 per la ritardata trasmissione mensile dei dati sul movimento turistico;
c) da euro 200,00 a euro 600,00 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.
La trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza.
La sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto sanzionato, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al Comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati.