Domenica 22 Dicembre 2024

Emergenza COVID-19: contestazione mancata adozione delle misure minime per il contenimento del contagio ed a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro

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A seguito dell’emergenza COVID-19 l’Organizzazione Sindacale NURSIND ha ricevuto innumerevoli segnalazioni del personale sanitario, univocamente attestanti l’omissione di idonee misure per il contenimento del contagio, presso le strutture sanitarie regionali e provinciali, in particolare, in relazione all’omesso monitoraggio dei sanitari positivi, oltre l’ormai accertata assenza di DPI.

Infatti viene riferito dagli operatori sanitari che in tutte le strutture e i presidi ospedalieri del territorio, si registra l’assoluta carenza dei dispositivi di cui tali professionisti devono essere assolutamente e necessariamente dotati al fine di prevenire il contagio da corona virus.
Orbene, pur stando alle vigenti disposizioni normative eccezionali ed in particolare a quella di cui all’art. 7 del D.l. 09/03/2020 n. 14, che esclude per gli operatori sanitari l’applicazione della norma di cui all’art. 1 comma 2 lettera h) D.l. 23/02/2020 n. 6 (vale a dire la misura della quarantena con sorveglianza attiva per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva), non si può omettere di assicurare agli stessi le tutele contemplate dal D.lgs 81/2008, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Anzi, proprio in forza delle norme citate e nel rispetto dell’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di ”adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelate l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, a maggior ragione le aziende sanitarie devono mettere i professionisti nelle condizioni, il più possibile asettiche, per la prevenzione del contagio, in quanto, se è vero che a norma dell’art. 7 D.l. 14/2020 gli operatori sanitari non possono essere messi in quarantena per il solo fatto di essere venuti a contatto con soggetti infetti, è altresì vero che, proprio a causa dell’ignoranza dell’eventuale positività del paziente, i lavoratori in questione devono usare tutte le cautele del caso e le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi quanto all’ambiente di lavoro (vedasi Cass. Civ. sez. lavoro n. 14468/2013).

A ciò aggiungasi l’ulteriore osservazione che l’attuale emergenza, comunque impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare, ex art. 17 comma 1 lettera a) ed artt. 28 e 271 e segg. TUSL la particolare contingenza delle condizioni ambientali, con conseguente individuazione di tutte le misure tecniche organizzative e procedurali atte ad evitare l’esposizione al contagio.

Ne consegue che le singole aziende non possono limitarsi alla distribuzione delle “mascherine filtra batteri” il cui utilizzo non è atto a proteggere dal rischio di contagio il personale sanitario che si trova in contatto con pazienti, che potrebbero eventualmente essere affetti da Covid-19, virus almeno 100 volte più piccolo di un normale batterio. Non a caso lo stesso Ministero della Salute con circolare 5443/2020 prescrive per tali fattispecie l’uso di mascherine del tipo FFP2 e FFP3 oltre alle idonee tute protettive atte a prevenire il contagio biologico.

Tanto dedotto ed argomentato la segreteria regionale Nursind Puglia rilevando la violazione delle norme di cui al D.lgs 281/2008 e degli artt. 2087 e 2043 c.c., fermo restando altresì la rilevanza penale delle condotte omissive o commissive poste in essere dai responsabili e dai dirigenti delle singole aziende interessate (che potrebbero integrare gli estremi dei reati di cui all’art. 452 c.p., per colposa diffusione dell’epidemia e degli artt. 582 per tentate lesioni e 589 per omicidio colposo),

INVITA E DIFFIDA

le aziende sanitarie in indirizzo:

  1. Al rispetto puntuale della normativa di riferimento e sopravvenuto nel contesto emergenzialecorrente.
  2. Ad adottare adeguate misure di contenimento del contagio
  3. A richiedere con urgenza e senza ulteriori ritardi il test diagnostico COVID-19, quanto meno, per tutto il personale che ha comunicato contatti stretti con casi confermati quale unica misura, allo stato, efficace ai fini del reale contenimento del contagio ed a tutela della salute dei lavoratori e di terzi.
  4. Ad adottare tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ex art 15 TUSL e le misure tecniche organizzative e procedurali più idonee alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori comunque esposti al rischio di cui in oggetto ivi compresa l’effettuazione senza ulteriori ritardi del test di conferma COVID-19 a tutti i dipendenti che riferiscano di contatto stretto con caso confermato.
  5. E in ogni caso fornire idonei DD.PP.II. qualitativamente e quantitativamente conformi a garantire dal rischio come sopra individuato anche qualora non valutato.
  6. A dare seguito all’obbligo di trasmissione delle denunce di infortunio e dei certificati all’Istituto assicuratore ed all’adempimento di tutti gli ulteriori obblighi su di esso Datore gravanti ex DPR 1124/65 cui la fattispecie afferisce.

Inoltre considerato che l’esecuzione massiva di test diagnostici COVID-19 è, allo stato, l’unica misura idonea a contenere il contagio anche e soprattutto in ambito ospedaliero che, per quanto sopra detto, è la maggior causa di diffusione, nell’ambito delle proprie competenze ed anche in esercizio dei poteri di cui al d.l.23 febbraio 2020, n. 6, di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 e le deroghe assentite dal d.l. di imminente pubblicazione in termini di spesa ed apertura di strutture sanitarie,

INVITA E DIFFIDA

IL Presidente della Regione e l’assessore regionale alla Sanità a:

1. Attivare e favorire, senza indugio, l’organizzazione e l’apertura di Laboratori o comunque ad individuare Laboratori anche fuori regione idonei ad effettuare test diagnostici in numero sufficiente alle necessità del personale sanitario dell’intera Regione;

2. A controllare e vigilare che presso tutte le AA.SS.LL. regionali vi sia il rispetto della normativa di emergenza vigente nonché di tutta quella a tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro e dunque il rispetto di tutti gli obblighi di cui al d.lgs. 81/08.

Il tutto ovviamente con riserva di agire in via risarcitoria da parte dei singoli operatori sanitari, ove mai dovessero contrarre il COVID-19 con danni alla persona o anche per traumi psicologici o psichici, in conseguenza dell’esercizio della professione in condizioni di lavoro e ambientali non conformi alle norme vigenti.

Segretario Regionale Nursind Puglia – Carmelo Villani

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Comunicati · News

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