Martedì 19 Novembre 2024

Coronavirus, il decreto Conte sull’emergenza nella stesura definitiva (DOCUMENO INTEGRALE)

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“Vincolo di evitare ogni spostamento” nell’intera Lombardia e in quattordici province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche. Ma anche nuove misure che riguardano il resto d’Italia. Ecco cosa contengono le 13 pagine del nuovo decreto sull’emergenza Coronavirus dell’8 marzo firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il divieto di spostamento in Lombardia e in 14 province

Ci sarà una zona con regole più rigorose che riguarderà l’intera Lombardia e poi le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Qui fino al 3 aprile – per fare solo due esempi – saranno limitati i movimenti, per e dall’esterno e all’interno della zona. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Chi ha 37,5 di febbre è invitato a restare a casa. I bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e per il resto della giornata garantire distanze di almeno un metro. Chiusi gli impianti sciistici. Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Il divieto di lasciare la propria abitazione è assoluto se si è in quarantena.

Quando ci si potrà muovere

Conte ha spiegato che il divieto di spostamento non è un “assoluto”, e che “non si ferma tutto”, non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di contagio porta il governo a disporre misure mai così restrittive.

Le misure previste per tutta Italia

Nel dpcm finale ce ne sono anche alcune generalizzate per tutta Italia, tra cui lo stop a pub, discoteche, sale gioco e manifestazioni di cinema e teatro. Restano sospese fino al 15 marzo le lezioni in tutta Italia. Sono sospesi congressi, meeting ed eventi in cui è coinvolto il personale sanitario. Sospesa anche l’apertura dei musei. Vengono sospesi anche gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Rimane consentito lo sport professionistico e di atleti di categoria assoluta, ma a porte chiuse e con tutti i controlli del caso per gli atleti. Chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire.

Cosa è previsto per ristoranti, bar e negozi

Se in Lombardia e nelle altre 14 province, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18, nel resto d’Italia i gestori non avranno obblighi sugli orari ma dovranno far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Negli altri esercizi commerciali, il gestore dovra evitare assembramenti e garantire anche in questo caso la distanza di un metro tra le persone.

Cosa è previsto per scuole e università

Resta la sospensione fino al 15 marzo dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Restano sospesi viaggi d’istruzione, gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche.

I corsi esclusi dalla sospensione

Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza. Per le attività sospese è prevista l’attivazione di didattica a distanza.

Le regole negli ospedali

Vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Smart working, congedi e ferie

Il dpcm suggerisce la modalità di lavoro agile, come lo smart working, per ogni rapporto di lavoro subordinato e raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

Cosa è previsto per gli istituti penitenziari

Viene garantito al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 con controlli sui nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.

Sospese cerimonie civili e religiose

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

DPCM_20200308.pdf

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