Giovedì 21 Novembre 2024

Sospensione e revoca dell’autorizzazione per attività ed esercizi pubblici non in regola con i tributi comunali

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L’articolo 15 – ter del Decreto Legge 30.04.19 n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28.06.19, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali.

La norma scaturisce dalla constatazione che, frequentemente, i titolari di attività commerciali, concessioni demaniali ed esercenti di pubblici esercizi in genere non sono in regola con il versamento dei tributi comunali.

In attuazione della predetta legge, con deliberazione commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 29.08.2019 è stato approvato il “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58”.

A norma del regolamento comunale di cui sopra, e di cui in seguito si riportano stralci specifici, il mancato pagamento dei tributi comunali comporta il diniego, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione.

Nel dettaglio:
– l’Art. 3, denominato, (Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell’Ente) così recita: “Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate ….”;
– l’Art. 4, denominato (Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze) prevede: “All’atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l’ufficio preposto procede a richiedere all’ufficio tributi dell’Ente l’attestato di regolarità tributaria del soggetto istante …..”;
– l’Art. 5, denominato (Modalità di verifica delle istanze già autorizzate) prevede tra l’altro: “…. L’ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all’articolo 1 provvederà ad avviare l’attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell’ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all’ufficio….”;
– l’Art. 6, denominato (Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda) prevede: “La società ovvero l’ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relativi sanzioni.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

L’Ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l’irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma.”.

Il testo integrale del regolamento.

Manfredonia, 9 settembre 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott. Vittorio PISCITELLI

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Comunicati · News

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