Tra i promotori della Progetto di Legge recante la proposta di “Ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato” – presentata in conferenza presso la sala stampa della Camera dei Deputati con i Benedetti e Vitiello (Caiata e Cecconi, anche se assenti, sono cofirmatari) – c’è anche il deputato sipontino Antonio Tasso.
“Siamo qui a constatare il fallimento della Legge Madia, che soppresse il Corpo Forestale dello Stato – il parlamentare di Manfredonia – Fallimento certificato da ben tre TAR che hanno ritenuto fondate numerose questioni di illegittimità costituzionale e sulle quali, il prossimo 19 marzo si pronuncerà la Corte Costituzionale.
E’ sotto gli occhi di tutti che i buoni risultati operativi vantati dal precedente esecutivo non ci sono, anzi i boschi sono lasciati al presunto civismo della comunità (e già questo è un arduo esercizio di fede) e l’auspicata diminuzione delle spese non c’è stata.
Pertanto, abbiamo ritenuto di presentare e sostenere una proposta di legge che ripristini il Corpo Forestale dello Stato e che parte da una considerazione “complessiva” della situazione prima e dopo l’entrata in vigore della Legge Madia.
Ora non ci resta che rapportare le reali esigenze della tutela di boschi e delle foreste ai risultati della Legge MADIA ed alla voglia di collaborare di tutti, indipendentemente dalla maglia politica che si indossa. Quello proposto, è un testo base suscettibile di miglioramenti, per questo ben vengano i suggerimenti ed i contributi di tutti i colleghi che ne condividano la finalità. L’importante è l’obiettivo ed il risultato da conseguire” conclude Tasso.
Per seguire l’intera conferenza stampa:
https://webtv.camera.it/evento/13729#
RIPRISTINO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Onorevoli Colleghi
La presente proposta di legge mira a ripristinare il Corpo forestale dello Stato soppresso ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (meglio noto come riforma Madia), a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La soppressione del Corpo forestale dello Stato, la sua poco lungimirante frammentazione tra Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Ministero politiche agricole alimentari e forestali e la militarizzazione coatta dei forestali non ha portato quei buoni risultati operativi vantati dal Governo Renzi e le spese non sono affatto diminuite. Anzi, al contrario le spese sono aumentate a dismisura per aumento dei centri di costo e nelbosco non c’è quasi più nessuno che controlla o che spegne gli incendi in tempi rapidi.
Le riserve naturali e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza Armata,quale appunto è l’Arma dei carabinieri.
In tutto il mondo a controllare i boschi, le montagne, l’ambiente naturale e il paesaggio nonci sono i militari, ma le guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili.
L’Italia è l’unico al paese al mondo ad essersi privato di un proprio Corpo forestale.
Con tale proposta di legge i boschi, le riserve naturali e le montagne torneranno ad essere tutelati dai forestali del disciolto Corpo forestale mentre i Carabinieri continueranno a rimanere nelle città e nei paesi per garantire la sicurezza della nazione e dei cittadini. Ad ognuno il suo lavoro!
Per questo motivo con questa proposta di legge si vuole ricostituire l’Amministrazioneforestale dello Stato, esistita in Italia fino al 31 dicembre 2016, con una storia gloriosa di 193 anni.
Nello specifico, all’articolo 1 è prevista l’abrogazione dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell’articolo 8, commi 2 e 3, e dell’articolo11 (istitutivi, rispettivamente, del Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentaredell’Arma dei carabinieri e della Direzione generale delle foreste del Mipaaf che quindi nonvengono abrogati) e la contestuale rientrata in vigore nell’ordinamento giuridico della legge6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e di tutti i suoi successivi provvedimenti attuativi, regolamentari, amministrativi e contrattuali (comma 1).
In particolare, la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato diviene operativa entro dodicimesi dall’entrata in vigore della presente legge (comma 3).
All’articolo 2, invece, è stabilito che alla data dell’effettiva ricostituzione il personale inservizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 sia inquadrato nei ruoli del
ricostituito Corpo forestale dello Stato, mantenendo la stessa qualifica e sede di serviziopossedute al momento dell’entrata in vigore della presente legge (comma 1).
Anche il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, inservizio presso l’Arma dei carabinieri, transita di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti (comma 3).
Tuttavia, il personale forestale che non intenda rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare di rimanere nei ruoli del Corpo o dell’Ente dello Stato in cuiè stato assegnato ai sensi dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (comma 4).
L’articolo 3 prevede, in attesa dell’effettivo ripristino del CFS, una gestione transitoria della durata di un anno affidata alla Direzione generale delle foreste, istituita in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, avente il compito di curare il transito completo delle funzioni istituzionali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziariedal Comando unità forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e daglialtri Corpi ed Enti dello Stato interessati (Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Mipaaf) al ricostituito Corpo forestale dello Stato (commi 1, 2, 3, 4 e 5).
E’ altresì stabilito che il personale in servizio presso i Corpi di polizia provinciale, abili al servizio d’istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con età inferiore ad anni 50 al momento della domanda, possano chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpoforestale dello Stato previa domanda da esercitarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge alla Direzione generale delle foreste e all’amministrazione di appartenenza, con diritto ad essere assegnati nella stessa provincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la ripristinata Scuola del Corpo forestale dello Stato. (comma 6).
L’articolo 4, infine, contiene alcune norme finali tra cui la soppressione della Direzione generale delle foreste e suo contestuale assorbimento nella struttura centrale del ricostituito Corpo forestale dello Stato (comma 1), la revisione della suddivisione dei comparti di specialità delle Forze di polizia conformemente alle novità introdotte dalla presente legge(comma 2), l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’applicazione della presente legge (comma 3) e l’abrogazione di tutte le norme legislative e regolamentari emanate inattuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, incompatibili con la presente legge(comma 4), l’assenza di maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato dato che la presente proposta di legge prevede il mero trasferimento dei fondi stanziati nei relativi capitoli di bilancio da alcune Amministrazioni dello Stato (Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Direzione generale delle foreste) ad un unico centro di costo (il ricostituito Corpo forestale dello Stato) secondo gli importi previsti dalla legge di bilancio al 1° gennaio 2018 (comma 5), il termine di entrata in vigore della presente legge (comma 6)
Articolo 1
PROPOSTA DI LEGGE
(Abrogazione e ripristino di disposizioni legislative)
Al fine di ricostituire il Corpo forestale dello Stato, i Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell’articolo 8, commi 2 e 3, e dell’articolo 11, sono abrogati. Conseguentemente, rientra in vigore nell’ordinamento giuridico la legge 6 febbraio2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e tutti i suoi successivi provvedimenti attuativi, regolamentari, amministrativi e contrattuali.
< >Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia efinanze, vengono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per il ripristino del Corpo forestale dello Stato e per la restituzione delle risorse strumentali e finanziarie trasferite con il decreto interministeriale del 21 luglio 2017 ai Corpied Enti dello Stato di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.Laricostituzione del Corpo forestale dello Stato diviene operativa entro il termine perentorio didodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 2
(Personale del Corpo forestale dello Stato)
< >Alla data dell’effettiva ricostituzione di cui all’articolo 1, comma 3, il personale in servizionel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato, mantenendo la stessa qualifica e sede di servizio possedute almomento dell’entrata in vigore della presente legge.Il servizio prestato dal personale forestale presso i Corpi e gli Enti dello Stato di cui all’articolo 12, comma 1, del decretolegislativo 19 agosto 2016, n. 177, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene considerato a tutti gli effetti come svolto nel Corpo forestale dello Stato.Il personale operaio forestale assuntoai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in servizio presso l’Arma dei carabinieri, transitadi diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti.Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale delloStato può optare di rimanere nei ruoli del Corpo o dell’Ente dello Stato in cui è stato assegnato ai sensi dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. In talcaso, l’opzione deve essere esercitata entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, mediante domanda scritta all’Amministrazione dello Stato di appartenenza, la quale provvede a comunicarlo nei successivi venti giorni alla Direzione generale delle foreste dicui all’articolo successivo.
Articolo 3
(Norme transitorie)
< >In attesa dell’effettivo ripristino del Corpo forestale dello Stato, tutte le funzioni, le competenze e le attribuzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36 e tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato vengono gestite provvisoriamente dalla Direzione generale delle foreste, istituita in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad eccezione dellefunzioni e relative risorse umane e finanziarie indicate all’articolo 2, comma 1, lettera e) elettera h) della medesima legge che rimangono assegnate in concorso con l’Arma deicarabinieri. Conseguentemente, un contingente di 300 carabinieri del ruolo forestale iniziale, di cui n. 5 generali, n. 15 colonnelli, n. 15 tra tenenti colonnelli, maggiori e capitani, n. 75 sottufficiali e n. 190 del ruolo carabinieri e appuntati – scelti su base volontaria tra chi presenta apposita domanda scritta da consegnarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge per via gerarchica, con preferenza tra chi svolge le funzioni di cui alle suindicate lettere e) e h) – rimane in capo al Comando Unità Forestali Ambientali eAgroalimentare dell’Arma dei carabinieri per l’esercizio delle suddette funzioni.Ai fini dellagestione transitoria di cui al comma precedente e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste dipende direttamente dal Ministro per le politiche agricolealimentari, forestali e del turismo e viene potenziata con l’assegnazione immediata di uncontingente di 200 unità per la sede centrale, di 450 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo e 200 unità per le sedi della Scuola del Corpo tratte in modo definitivo dagliorganici del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei carabinieri,con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.L’individuazione e l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui ai commi precedentiavviene di diritto entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall’entrata in vigoredella presente legge con decreto dei ministri della difesa, delle politiche agricole alimentari,forestali e del turismo e dell’economia e delle finanze, su istruttoria della Direzione generaledelle foreste, sentito il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma deicarabinieri, previa domanda degli interessati da presentarsi alla Direzione generale delleforeste, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.In fase di primaapplicazione della presente legge, il Direttore generale delle foreste, al momentodell’effettivo ripristino, diviene Capo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di direttoregenerale di livello b, coadiuvato da un Vicecapo del Corpo con qualifica di direttore generaledi livello c, scelto tra gli ufficiali generali dell’Arma dei carabinieri provenienti dal ComandoUnità Forestali Ambientali e Agroalimentari del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione e da due Vicecapi del Corpo Aggiunti con qualifica di dirigente superiore, scelti uno tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale delle foreste euno tra gli ufficiali generali o colonnelli dell’Arma dei carabinieri provenienti dal ComandoUnità Forestali Ambientali e Agroalimentari del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione.In fase di prima applicazione della presente legge, vengono ripristinate le relazioni sindacali con le Organizzazioni del personale individuate per il comparto Sicurezza con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 ottobre 2016.Il personale in servizio presso i Corpi di poliziaprovinciale, abili al servizio d’istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con etàinferiore ad anni 50 al momento della domanda, possono chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato previa domanda da esercitarsi entro novanta giorni
dall’approvazione della presente legge alla Direzione generale delle foreste eall’amministrazione provinciale di appartenenza, con diritto ad essere assegnati nella stessaprovincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la ripristinata Scuola del Corpo forestale dello Stato.
Articolo 4
Norme finali)
< >Con il ripristino effettivo del Corpo forestale dello Stato, la Direzione generale delle foreste è soppressa e le sue risorse umane, strumentali e finanziarie vengono assorbite nella struttura centrale del ricostituito Corpo forestale dello Stato, denominata Ispettorato Generale. Con il ripristino effettivo del Corpo forestale dello Stato, all’articolo 2, comma 1del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di comparti di specialità delle Forze di polizia, sono apportate le seguenti modifiche:s ostituire alla lettera b) Arma dei carabinieriil punto 2) con il seguente:“2) Sicurezza in materia agroalimentare e in materia dei rifiuti;”
< >aggiungere dopo la lettera c) Guardia di finanza, la seguente lettera: Sicurezza in materia forestale e ambientale. ”.Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’applicazione della presente legge. Sono abrogate tutte le norme legislative e regolamentari emanate in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, incompatibili con la presente legge. La presente legge non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
On. Silvia Benedetti On. Salvatore Caiata On. Andrea Cecconi, On. Antonio Tasso On. Catello Vitiello