Giovedì 21 Novembre 2024

Arriva la vittoria per 3-0 a tavolino per il Manfredonia FC ai danni del Canosa

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Arriva la sconfitta per 3-0 a tavolino ai danni del Canosa per la gara disputata a Manfredonia contro il Manfredonia FC lo scorso 9 dicembre e vinto per 3-0 dai rossoblu. I padroni di casa avevano presentato reclamo per la posizione del calciatore Antonio Caputo, ritenuto sprovvisto di attestato di maturità agonistica. Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo, anche perché il giocatore è un classe 2003 e, non avendo ancora tutt’oggi compiuto 16 anni, non avrebbe potuto scendere in campo visto che il limite minimo di età fissato dal regolamento è di 16 anni.

Questo quanto comunicato dal Giudice Sportivo:

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controparte – l’ASD FOOTBALL CLUB MANFREDONIA chiedeva di comminare all’ASD CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in proprio favore, per avere la società ospitata schierato in campo il tesserato CAPUTO ANTONIO (06/03/2003) in assenza dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F..

Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato è emersa l’assenza di qualsivoglia attestato di maturità agonistica in favore del tesserato CAPUTO ANTONIO – che ha compiuto 15anni ma che alla data di disputa della gara non ne aveva (come non ne ha ancora oggi) compiuto 16 anni, limite di età fissato dalle N.O.I.F. per la libera partecipazione alle gare dei campionati dilettantistici organizzati dal Comitato Regionale Puglia.

Pertanto – in base all’art. 34 ultimo comma delle N.O.I.F. – deve essere applicata la sanzione prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dall’ASD FOOTBALL CLUB MANFREDONIA e, per l’effetto, di comminare all’ASD CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società ospitante;

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.

Graziano Sciannandrone

Articolo presente in:
News · Sport

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