Con Determinazione Dirigenziale (Det 1481_18) sono state revocate, le concessioni demaniali marittime ad uso stabilimento balneare n.2/07, n.1/14 e n.3 Settore 6° – Urbanistica e SUE Servizio Demanio del 14.07.17, rilasciate alla ditta BIESSEMME s.r.l., rappresentata dal signor Romito Francesco; disposto inoltre che l’area demaniale marittima in concessione, con tutti i relativi manufatti
ed opere, oggetto delle citate concessioni vengano lasciate libere entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente atto.
Nella determinazione si prende atto che nei confronti del sig. Romito Francesco è stata adottata in data 07.11.18 “informazione antimafia interdittiva” e, pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 94 del Codice delle Leggi Antimafia, relative agli effetti delle informazioni interdittive adottate dal Prefetto.
Nella determina in oggetto si specifica in premessa che la società BIESSEMME s.r.l. è titolare della Licenza Suppletiva n.3 del 14.07.2017, a seguito della Licenza di sub-ingresso n.1 del 28.04.2014 alla originaria Concessione Demaniale Marittima n.2 del 07.05.2007, per il mantenimento di mq. 5.027,00 (fronte mare ml. 80,00) di area demaniale marittima ad uso stabilimento balneare, con finalità turistico
ricreative, all’insegna “Bagni Bonobo” ricadente in località Siponto; la Licenza di sub-ingresso n.1/2014, nonchè quella Suppletiva n.3/2017, sono state rilasciate a favore della società BIESSEMME s.r.l., rappresentata legalmente dal signor Capuano Pasquale Emanuele, Amministratore Unico; ed i sopra riportati titoli di concessione hanno scadenza al 31.12.2020, come disposto dall’art. 34/duodecies del D.L. n. 179/12, convertito dalla legge n.221/12, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 dicembre 2009.
Pertanto in sede di rilascio della Licenza di subentro n.1 del 28.04.14, a seguito della richiesta da parte del Comune di Manfredonia di comunicazione antimafia ai sensi dell’art.87 del D.Lgs. n.159/11, la Prefettura di Foggia ha comunicato, con nota prot. n.12856/12.B.7
del 23.04.14, l’assenza di cause di decadenza, divieto e di sospensione a carico della ditta BIESSEMME s.r.l., rappresentata dal signor Capuano Pasquale Emanuele, Amministratore Unico.
Successivamente la nota prot. n.46623 del 07.11.18 della Prefettura di Foggia, con la quale la detta Prefettura ha comunicato che, con provvedimento n.46352 del 05.11.18, è stata adottata l’informazione antimafia interdittiva a carico del signor Romito Francesco, Amministratore Unico della ditta BIESSEMME s.r.l., invitando l’Ente locale a comunicare le determinazioni assunte ai sensi dell’art.94 del D.Lgs. n.159/11.
Nella determina dirigenziale si specifica poi che agli atti dell’ufficio non risulta pervenuta alcuna comunicazione di cambio dell’Amministratore Unico e che, a seguito di acquisizione di visura camerale in data 12.11.2018, si è rilevato che in data 02.01.2018 c’è stata una variazione di Amministratore Unico dal sig. Capuano Pasquale Emanuele al sig. Romito Francesco.
Accertato dunque, che, ai sensi dell’art. 94 rubricato “Effetti delle informazioni del prefetto” del D.lgs. n. 159/2011, “quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”; per i motivi riportati nella nota trasmessa dalla Prefettura di Foggia, che nel caso in esame sussistono cause tali da precludere la prosecuzione della concessione demaniale di cui in premessa, essendo venuti meno i requisiti di legge previsti per l’esercizio dell’attività economica di cui sopra.
Nell’atto si aggiunge che “il presente provvedimento non scaturisce da valutazioni discrezionali ma dall’esecuzione di obblighi normativamente sanciti che prevedono la revoca immediata delle concessioni in presenza di informazioni antimafia interdittive, e che l’impossibilità di dare al provvedimento un diverso contenuto, giustifica l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, di cui al d.lgs. n.241/90”.
Nessuna discrezionalità… Non sia mai!