L’associazione Unione degli Avvocati di Manfredonia organizzata un evento/convegno venerdì 21 settembre a Mattinata, c/o l’Hotel Residence Il Porto.
Si parlerà del sovraindebitamento delle piccole imprese non fallibili, dei consumatori, tema attuale, motivo per cui la legge n. 3/12 fu denominata “Salva suicidi”.
Il parterre dei relatori è di prestigio quanto alla professionalità maturata negli anni, motivo per cui sono chiamati in tutta Italia per divulgare, precisare e diffondere lo strumento degli Organismi da sovraindebitamento che potrebbero, a mio sommesso avviso, costituire un volano per la ripresa dell’economia del Paese.
Nulla è stato tralasciato, gli organizzatori del convegno hanno fortemente voluto anche la presenza delle banche (Banca Italia e BCC) per avviare un dialogo / confronto sulla vigilanza e la concessione del merito creditizio.
Si discuterà della procedura introdotta con la legge n.3 del 2012 delle misure introdotte per assistere i “soggetti non fallibili” che si trovano in una situazione di grave squilibrio finanziario e sono impossibilitati a far fronte agli impegni assunti: Liquidazione, Piano del Consumatore e Accordo di Composizione della Crisi, che possono portare all’Esdebitazione. Si tratterà, inoltre, la valutazione del merito creditizio nel credito al consumo e la potenziale responsabilità dell’intermediario (es: banca e istituti di credito) per l’altrui sovraindebitamento (nello specifico del consumatore): Qualora la situazione di chi richiede il credito sia tale da far dubitare della sua capacità restitutoria, l’istituto di credito dovrebbe astenersi dal concederne, altrimenti sarebbe passibile di responsabilità e conseguente richiesta risarcitoria. Ad imporre questa condotta sono le regole di sana e prudente gestione nonchè di buona fede nella fase di formazione del contratto di finanziamento che, a salvaguardia della stabilità della impresa bancaria, escludono la concessione di finanziamenti a soggetti sprovvisti di merito creditizio, la cui situazione potrebbe aggravarsi a seguito della concessione di un nuovo finanziamento ( c.d. sovraindebitamento). A favore dei consumatori soccorre la norma di cui all’art. 124 bis TUB che impone al finanziatore di valutare il merito creditizio avvalendosi delle informazioni fornite dallo stesso consumatore o desumibili da banche dati, non configurando però uno specifico dovere dell’intermediario di impedire il sovraindebitamento. In caso di erronea valutazione del merito creditizio, il consumatore potrebbe ricorrere all’ ABF (Arbitrato Bancario Finanziario – ORGANISMO INTERNO A BANCA DI ITALIA) chiedendo il risarcimento dei danni all’intermediario concessionario incauto del finanziamento, dimostrando la violazione del dovere di buona fede.