Giovedì 21 Novembre 2024

TASI 2018, confermate le aliquote

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Con delibera, il Consiglio comunale ha applicato, per l’annualità 2018, come previsto dalla legge di stabilità 2017, la tassa sui servizi indivisibili alle unità immobiliari adibite all’abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A/1-A/8- A/9 essendo escluse dalla tassazione le altre unità immobiliari destinate e adibite ad abitazione principale sia dal possessore che dal detentore (inquilino o comodatario).

 

Da qui, sono state confermate – per l’anno 2018 – le seguenti aliquote:

– aliquota abitazione principale categorie A/1-A8-A9__________________________________________1,9‰

– Aliquota abitazione principale, relative pertinenze e tipologie alla stessa assimilate, per legge o per regolamento:

– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 22/04/2008 (ex I.A.C.P. e simili);

– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o Forze di Polizia__________________________________________________________ ESENTE

– aliquota altri fabbricati _________________________________________________________________1,9‰

– aliquota aree fabbricabili _______________________________________________________________1,9‰

– aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica:

_____________________________________________________________________________________ESENTE

– aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: _________________________________________________________ESENTE

– Aliquota unità immobiliari abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: 1,9‰ con riduzione 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:

– il contratto sia registrato;

– il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9);

– il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

– Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge431/1998:

_________________________________________________________1,9‰, con riduzione del 25% dell’imposta

– Aliquota beni merci: _______________________________________________________________________0%

– Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: ___________________________________________________1‰.

E’ stato deliberato di confermare per le scadenze ordinarie della TASI, quanto previsto dalla legge, ovvero del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno.

 

E’ stato confermato che la TASI, come l’IMU, rimane in autoliquidazione.

 

Graziano Sciannandrone

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