Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2018 confermando le stesse del 2017, come di seguito riportate:
-Aliquota base maggiorata (art. 13 – comma 6 – D.L. n. 201/2011) _______________________________8.70‰
-Aliquota abitazione principale, relative pertinenze e tipologie alla stessa assimilate, per legge o per regolamento:
– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 22/04/2008 (ex I.A.C.P. e simili);
– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o Forze di Polizia__________________________________________________________ESENTE
-Aliquota abitazione principale + pertinenze (esclusivamente per le abitazioni principali e le pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
______________________________________________________________________________________4,00‰
-Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, previa esibizione di iscrizione all’INPS_____________________________________________________________ESENTE
-Aliquota per terreni agricoli di proprietà NON condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli __________________________________________________8,70‰
-Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 esclusivamente per gli immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali____________________________________________________________________________7,70‰
-Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica: ________________ESENTI
-Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: ________________ESENTI
-Abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, A/9: RIDUZIONE 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:
– il contratto sia registrato;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9);
– il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– con aliquota base ai sensi del comma 6 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
-Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998 con riduzione del 25% dell’imposta (ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della legge nr. 208/2015); con aliquota base ai sensi del comma 6-bis del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
-Aliquota beni merce: 0‰
-Aliquota per terreni agricoli, condotti o non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, ricadenti in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993) – ESENTI come da allegati alla circolare
-Aliquota per terreni agricoli di proprietà non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, non ricadenti in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993): 8,70‰ come da allegati alla circolare
-Aliquota per terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli: ESENTI.
Il Consiglio comunale ha confermato, per l’annualità 2018, per le unità immobiliari, soggette ancora ad imposta municipale propria, (CATEG. A/1-A/8 -/A9), adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Sono state confermate anche le detrazioni e maggiorazioni così come disciplinate dalla legge e dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU.
Le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018.
Graziano Sciannandrone