Giovedì 26 Dicembre 2024

Terreni Paludi Sipontine, atto di indirizzo per canone demanio

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Con deliberazione di Giunta Comunale, fornito atto di indirizzo al Dirigente del Settore competente di avviare, nelle more dell’attivazione del procedimento di legittimazione, la richiesta dei canoni di natura enfiteutica gravanti sui suoli del demanio Paludi Sipontine, come individuati nella planimetria transazione del 9.10.2009 omologata dal Commissario per la Liquidazione degli Usi civici con Ordinanza n.1 del 28.11.2011 e/o inseriti nella determinazione dirigenziale n. 120 del 10.02.2016, a partire dalla data di subentro del Comune di Manfredonia al Consorzio di Bonifica, con aggiornamenti annuali su base ISTAT; approvata inoltre la “Stima sommaria terreni Paludi Sipontine” del 7.06.2017 predisposta dall’UTC, che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento, dando atto “che la relazione è funzionale esclusivamente a fissare un valore per la richiesta del canone di natura enfiteutica nelle more della legittimazione e/o alienazione;

Stabilito, come da atto, che il canone di natura enfiteutica deve essere riscosso mediante versamento presso la Tesoreria Comunale con causale “canone Siponto Foglio … p.lla … anno … ”.

Nella delibera si specifica che “dopo alcuni tentativi di conciliazione, con atto del 9.10.2009, assunto al repertorio del Consorzio di Bonifica n.12987, il Comune di Manfredonia e il ridetto Consorzio transigevano la vertenza riconoscendo la titolarità della proprietà del demanio civico dell’area in Manfredonia denominata “Paludi Sipontine” in favore della collettività del Comune di Manfredonia; la citata transazione prevede, infatti, all’art.1 che il Comune ed il Consorzio: “… prendono atto che il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Bari ritiene essere di Demanio Civico il latifondo denominato “Paludi Sipontine”, sito in località Siponto (agro di Manfredonia), relativamente ai suoli inseriti negli “Stati di consistenza nn.ri 2 e 3” aggiornati dal dr. Mastromarco, salvo per quanto di seguito transattivamente convenuto”; la citata transazione prevede, tra l’altro, che, relativamente alle aree indicate nello “Stato 3” delle arbitrarie occupazioni come definito dal dott. Mastromarco, si acconsenta alle legittimazioni dei suoli appoderati gravati da uso civico in favore degli aventi diritto, secondo la normativa vigente sia ai fini della individuazione dei titolari, salvaguardando le posizioni soggettive degli eredi degli originari assegnatari, che delle forme ed ammontare dell’affrancazione, il tutto nei limiti delle aree
concordemente indicate nella planimetria ivi allegata, escludendo, per quanto precedentemente dichiarato, i poderi 22 e 23, nonché le strade, i canali e le aree necessarie per le attività istituzionali del Consorzio, le aree destinate alla reintegra in favore del Comune nonché la “valle di pesca” censita al foglio 52 p.lla 3; (….) dato atto che il contratto rep.624/1938 prevedeva, all’art.6, che dopo i primi due anni di prova, al colono veniva concesso l’uso ed il godimento del podere a condizione del pagamento del canone annuo, canone pari alla somma occorrente per estinguere in venti annualità il valore del podere ed i relativi interessi, sicchè alla scadenza si sarebbe stipulato il “formale strumento di cessione della proprietà del podere” (art. 7); (…) evidenziato che, a mente dell’art.17 della citata transazione, il Comune si impegna a salvaguardare le posizioni soggettive degli eredi degli originari assegnatari; dato atto che il procedimento di legittimazione si conclude con l’approvazione del progetto predisposto dal perito istruttore demaniale da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.2, co. 2ter, della legge Regionale n.7/1998 e s.m.i., mentre al Comune è stato delegato il procedimento di affrancazione (…) ritenuto che, nelle more di procedere alla legittimazione del possesso, ai sensi della vigente normativa, in favore degli eredi degli originari assegnatari dei poderi, precedentemente amministrati dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, nonché di eventuali successivi arbitrari occupatori, appare necessario attivare le procedure di riscossione dei canoni sui suoli de quibus, a partire dalla data di subentro del Comune di Manfredonia al Consorzio di Bonifica, e quindi dalla data dell’Ordinanza di omologazione della transazione, ex art.17 della succitata transazione del 9.10.2009, con aggiornamenti annuali su base ISTAT”.

Foto Comune di Manfredonia

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