Con delibera, il Consiglio comunale ha applicato per l’annualità 2017 la tassa sui servizi indivisibili alle unità immobiliari adibite all’abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A/1- A/8- A/9 essendo escluse dalla tassazione le altre unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore.
Confermate – per l’anno 2017 – le seguenti aliquote:
– Aliquota abitazione principale categorie A/1-A8-A9______________________________________ 1,9‰
– Aliquota abitazione principale ______________________________________________________ESENTE
– Aliquota altri fabbricati ____________________________________________________________1,9‰
– Aliquota aree fabbricabili _________________________________________________________ 1,9‰
– Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica: __________ ESENTE
– Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: ______ESENTE
– Aliquota unità immobiliari abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: 1,9‰ con riduzione 50% della base imponibile, purché
ricorrano le seguenti condizioni:
– il contratto sia registrato;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata ex art. 13 – comma 3 – lett. Oa) dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9;
– il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998:__________________________________________1,9% con riduzione del 25% dell’imposta
– Aliquota beni merci: ________________________________________________________________ 0%
– Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: ____________________________________________1‰;
Confermato per le scadenze ordinarie della Tasi, quanto previsto dalla legge, ovvero del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno.
Confermato che la Tasi, come l’IMU, rimane in autoliquidazione.
Graziano Sciannandrone