Con delibera di Giunta comunale, proposto al Consiglio Comunale di applicare, per l’annualità 2017, la tassa sui servizi indivisibili alle unità immobiliari adibite all’abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) per le sole categorie A/1-A/8- A/9 essendo escluse dalla tassazione le altre unità immobiliari destinate ed adibite ad abitazione principale sia dal possessore che dal detentore (inquilino o comodatario).
Confermate – per l’anno 2017 – le seguenti aliquote:
– aliquota abitazione principale categorie A/1-A8-A9___________ 1,9‰
– aliquota abitazione principale ______________________________ESENTE
– aliquota altri fabbricati ____________________________________1,9‰
– aliquota aree fabbricabili _________________________________ 1,9‰
– aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica: __________________________________________________ ESENTE
– aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: ________________________ ESENTE
– Aliquota unità immobiliari abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: 1,9‰ con riduzione 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:
– il contratto sia registrato;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata ex art. 13 – comma 3 – lett. Oa) dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9; il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998: ________________________________1,9‰, con riduzione del 25% dell’imposta
– Aliquota beni merci: _____________________________________ 0%
– Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: ____________1‰;
Confermate per le scadenze ordinarie della Tasi, quanto previsto dalla legge, ovvero del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno.
Confermato che la Tasi, come l’IMU, rimane in autoliquidazione.
Graziano Sciannandrone