Fuor di ogni polemica, occorre chiarire come comportarsi in caso di eventi straordinari che possono indurre alla chiusura delle scuole, in difformità con la normativa vigente (Decr. Leg. 16 aprile 1994, n. 297), che detta: “La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività… devono essere tali da consentire lo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezione.”.
Le Regioni, da parte loro, determinano il calendario scolastico regionale e le decisioni, “devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento” delle attività. Poi, ogni scuola può decidere di aumentare uno o due giorni di vacanza durante l’anno, per adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, consentendo altresì di effettuare eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa di particolari eventi non prevedibili al momento delle delibere regionali.
L’unica cosa che resta ferma in tutto il contesto normativo, per la validazione dell’anno scolastico, è l’effettuazione dei duecento giorni di attività didattica, salvo casi eccezionali.
In merito alle giornate perse a causa di eventi “eccezionali” il Ministero (nota n. 1000 del 2012) ha chiarito che, al ricorrere di situazioni particolari, quali quelle atmosferiche, “si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Questo presuppone che, prima di ordinare la chiusura delle scuole, sarebbe auspicabile che il sindaco o l’assessore del ramo avessero un incontro con i dirigenti scolastici per verificare l’effettiva eccezionalità della situazione, visto che nelle vacanze, natalizie e pasquali, il dirigente ed il personale tecnico ed ausiliario delle scuole sono regolarmente in servizio, prevedendo la normativa solo una sospensione delle attività didattiche, non il rapporto di servizio.
Sarebbe opportuno, infine, che gli organismi direttivi di ogni singola scuola, salvo grave impedimento, riprogrammassero le attività didattiche onde consentire, in ogni caso, l’effettuazione dei 200 giorni minimi di lezione, assicurando così a tutti i ragazzi un sufficiente numero di ore annuali destinate alla loro formazione. Del resto, la citata nota del 2012 aggiunge che “le istituzioni scolastiche… potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati”.
Prof. Italo Magno