Giovedì 26 Dicembre 2024

Inquinamento elettromagnetico a Manfredonia

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Riceviamo e pubblichiamo.

L’Amministrazione Comunale, sia nella sua componente tecnica che politica, è inadempiente e non mostra sensibilità, attenzione e rispetto della legalità per ciò che implica la salute dei propri cittadini, in modo particolare dell’infanzia.

L’uso, o meglio l’abuso, ormai diffusissimo dei telefonini , il sistema di diffusione del segnale elettromagnetico e il suo continuo incremento e implementazione obbliga l’Ente Comunale, e non solo, a dare ordine al settore nel rispetto delle norme previste per la salvaguardia della salute pubblica.

Che si tratti di problema sanitario lo afferma la scienza, che dimostra sempre più i danni derivanti dalle esposizioni a campi elettromagnetici, e le stesse norme di legge che impongono un limite all’intensità di segnale trasmesso e il divieto di installare stazioni di emittenza in alcune zone della città.

La Legge Regionale n. 5/11.03.2002 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivi” prevede all’art.6 le competenze del Comune :

  1. a) Provvedimenti relativi alla installazione o modifica degli impianti ,
  2. b) L’adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ;
  3. c) L’adozione dei provvedimenti per l’esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti
  4. d) La vigilanza e il controllo;

e all’art. 10 “ E’ vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all’infanzia e a utenti in età pediatrica..”.

Il Comune di Manfredonia, non ha dato seguito a tale normativa, e, al fine di evitare un aumento incontrollato di richieste da parte di gestori di telefonia mobile e considerando l’assenza di un organico piano comunale volto a garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radio base, il 21.12.2004 deliberò (C.C. n. 137) che: ” a) è necessario realizzare un piano specifico per gli insediamenti delle infrastrutture connesse ai sistemi di telefonia mobile, b) nel frattempo sono possibili installazioni su siti pubblici, c) la durata della concessione in 6 anni”.

Dopo la L.R. n. 5/2002, ben 4 gestori di telefonia mobile hanno installato le stazioni radio base in mezzo e a brevissima distanza di 3 scuole (Materna, Elementare e Media) in Via Tratturo del Carmine e Via Cimabue 1, con il consenso dell’Amministrazione Comunale, altre in Via Canosa, a breve distanza dal Liceo Classico e Scientifico,

Sia da parte dei gestori che del Comune, non considerare l’estrema vicinanza di scuole,è disattenzione, incapacità o altro ?

Sono documentate reazioni da parte di cittadini che hanno più volte richiesto il concreto e risolutivo intervento del Comune. Altrettanto non si registra alcun interesse da parte delle rappresentanze scolastiche : non si preoccupano della salute dei propri figli ? Godono, perché ci guadagnano, solo i proprietari degli immobili su cui sono allocate tali stazioni .

Dopo ben 12 anni dalla Del. C.C. 137/2004 e circa 15 dalla L.R. 5/2002, perché non ancora è stato realizzato l’organico piano comunale che avrebbe garantito non solo il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile ma anche prevenire eventuali danni alla salute dei propri cittadini ?

Nella documentazione richiesta per l’installazione di stazioni di emittenza mobile è espressamente richiesta all’art. 9, p11 “Le indicazioni per l’art. 10”; tale documento, mi risulta, è omesso o non considerato : disattenzione, incapacità o altro ?

Le stazioni in questione funzionano e sono controllate da distanza e il segnale emesso non risulta stabilmente al di sotto del livello concordato nella concessione, come dovrebbe, ma varia a volontà del gestore nella sua intensità; nessuno interviene perché sia rispettato e garantito quanto concordato.

La funzione di “pubblica utilità” attribuita alla telefonia mobile, spesso motivo di sentenza da parte del TAR, non può e non deve calpestare il diritto alla salute pubblica, altrettanta e primaria “pubblica utilità”.

Purtroppo i gestori, potentati economici, continuano a fare il bello e il cattivo tempo, modificando e cambiando i mezzi di trasmissione elettromagnetica, mentre Tecnici e Politici continuano a mostrare insensibilità, disattenzione, incapacità e poco rispetto della legalità.

Dott. Pasquale Rinaldi

                                                                                                               PRESIDENTE REGIONE PUGLIA

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA – Direzione Scientifica

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE

sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it

SINDACO Manfredonia

protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

GARANTE DIRITTI DELL’INFANZIA

garanteminori@pec.consiglio.it

 

Oggetto : Violazione norme di L.R. n. 5/2002 ; rif. prot. 0004748/27.11.2014 AOO_169 (si allega).

In prosieguo a quanto fin qui trasmesso e in riferimento a quanto riportato nel protocollo in oggetto,

– ritenendo che il Comune di Manfredonia sull’argomento non ha fornito concreto riscontro,

– constatato che le stazioni radio base interessate continuano l’incremento e l’implementazione dei sistemi di comunicazione ( 4 gestori trasmettono dallo stesso spazio),

– considerato che le note espresse sulla questione dall’ARPA Puglia non sono condivisibili,

– convinto che le leggi sono fatte per essere utili e rispettate, e non per essere a beneficio dei furbi e in mano ad incapaci,

                                                         DENUNCIO

 

“ Il Comune di Manfredonia è inadempiente per quanto previsto dall’intero art. 6 e art. 10 della L. R. n. 5/2002 ; non esiste , a tutt’oggi, né piano e né regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” ;

                                                          CHIEDO

alle Autorità in indirizzo concreto intervento nel rispetto delle norme, art. 6 e 10, previste dalla L.R. n. 5/2002.

Contestazioni.

Le norme. Quando si formula una norma occorre attenzione e precisione di linguaggio, altrimenti si giustifica l’affermazione “ Fatta la legge trovato l’inganno”.

L’art. 10 L.R. 5/2002 riporta che “ è vietato installare stazioni radio base sulle aree destinate all’infanzia” ma non precisa il suo significato a Tecnici, sprovveduti e/o furbi, pubblici e privati.

Vocabolario Zingarelli : area = Spazio delimitato di terreno ; la L.R. non dà la misura dell’estensione dell’area. In mancanza di ciò, come è da intendersi uno spazio, che non contiene abitazioni, definito in meno di 200 m. di raggio, e contenente tre scuole dell’infanzia ? Tale area deve o non deve avere il rispetto dell’art 10 ? Per assurdo, si può installare una stazione radio base immediatamente oltre il recinto di una scuola ? E’ meglio stare sotto la stazione radio base o di lato ? Se gli Ingegneri delle Istituzioni in indirizzo vogliono dare risposte diverse dalle mie, molto scontate, si accomodino, diversamente si riconoscano gli errori e si dica e si scriva, apportando correzione alle norme, quale distanza di sicurezza deve avere la stazione radio base da scuole ed asili per prevenire danni alla salute. Secondo Regolamento Regionale l’ARPA, prima del rilascio del parere tecnico preventivo per l’installazione dell’emittenza, esamina il progetto e la relativa documentazione tecnica allegata richiesta dalle norme : perché è omessa e , in sua assenza, non richiesta e sollecitata la presentazione del documento previsto dall’art. 9,p.11 L.R. 5/2002 “ Le indicazioni per il rispetto dell’art. 10” ?

Sentenziare la correttezza di comportamento da parte dei Tecnici sia Comunali che dell’ARPA, a fronte di contestazioni motivate, senza portare valide giustificazioni agli errori commessi non è accettabile.

Limite d’esposizione.

I valori di campo elettromagnetico inferiori al limite di esposizione ( 0,48 V/m ) non dimostrano che sia sempre così ; una rilevazione fatta da altri dimostra il contrario , e ciò è dimostrabile e mi mette nella condizione di diffidare.

Esposizione.

Ci sono meccanismi che possono impedire alla stazione radio base emissione di segnale superiore al valore concordato (riportato nelle loro relazioni) e al valore limite di esposizione : perché, a garanzia degli esposti, e in subordine a successivo risanamento e allontanamento di tali stazioni dalle scuole, non vengono installati ?

Tante domande meriterebbero qualche esauriente e giusta risposta ; solo fatti concreti portano ad avere fiducia nelle Istituzioni e per questo speriamo e confidiamo in un intervento concreto in difesa del rispetto della Legge e della salute pubblica.

In attesa di concreto riscontro invio distinti saluti

Manfredonia 08.11.2016                                                 Dott. Pasquale Rinaldi

                                                                                   Via Cimabue 2 – Manfredonia

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Commenti

  • Invece di lamentarvi, evitate di usare il cellulare.

    antonio 01 51 28/11/2016 14:44 Rispondi
  • basta antenne telefoniche sui palazzi,anzi fatele togliere dai palazzi,se le vogliono mettere le mettessero fuori città ma limitate,ci stanno ammazzando con queste antenne.

    orgoglio 28/11/2016 10:41 Rispondi
  • Ma Riccardi se ne frega…lui querela solo!

    Echimolari 28/11/2016 9:49 Rispondi

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