La Giunta della Camera di Commercio nella seduta del 18 luglio u.s. con riferimento alle questioni emerse in relazione alla rilevazione del prezzo del grano, ha confermato quanto già previsto con deliberazione n.52 del 2009, precisando che in assenza di probanti elementi di valutazione, le rilevazioni si formalizzeranno con la precisazione di “non quotato”.
Nello specifico, considerato che la determinazione del prezzo, quale rilevazione delle contrattazioni effettuate è compito istituzionale dell’Ente e che la certezza dei dati è l’obiettivo primario da perseguire, si ritiene necessario basare le quotazioni su elementi certi di valutazione e quindi su transazioni che:
- a) si siano chiuse con pagamento a pronti, escluse le cessioni in conto deposito;
- b) riguardino il prodotto locale con partite significative;
- c) siano documentate da fatture o da altri riscontri certi e verificabili in ordine ai prezzi realizzati.
La Giunta camerale ha altresì auspicato di trovare in tutti gli operatori della filiera la massima collaborazione nell’indicare, sotto la propria personale responsabilità, dati certi che aiutino gli Uffici ad operare con la massima puntualità e correttezza per fornire elementi in grado di agevolare le dinamiche del mercato.