Lunedì 4 Novembre 2024

Razzi scaduti, e’ arrivato il regolamento per smaltirli

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Lo scorso 14 giugno è entrato in vigore il regolamento numero 101 del 12/05/2016 emanato dal Ministero dell’Ambiente che disciplina le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, compresi quelli per le esigenze di soccorso. Attività che dovrebbero essere condotte nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Nel particolare, gli utilizzatori sono tenuti a restituire al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso e dovranno depositarli in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato. Il distributore raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili da ulteriore uso e ne deve assicurare il deposito presso il proprio punto vendita. Inoltre, è tenuto ad esporre informativa inerente il ritiro gratuito di tale prodotti. Il fabbricante e/o importatore degli articoli pirotecnici, dovrà assicurare, a sua cura e spese, il trasporto fino agli impianti di smaltimento presenti sul territorio nazionale.

Il regolamento si applica alle categorie di fuochi d’artificio che presentano bassi rischi (usati negli edifici di abitazione e spazi confinati), quelli a rischio medio da impiegare in spazi aperti, cosi come i fuochi professionali utilizzabili solo da persone con conoscenze specialistiche. Il provvedimento interviene anche sui pirotecnici teatrali ed altri articoli, chiarendo finalmente la gestione dei pirotecnici per esigenze di soccorso utilizzati nel settore nautico, i cosiddetti “fuochi natanti”, all’atto della loro scadenza e della necessaria sostituzione che, come già detto, vanno restituiti al venditore che è tenuto a riceverli gratuitamente.

Si precisa che per i residui inerti generati dall’accensione di fuochi di artificio all’interno di nuclei domestici o quelli giacenti su strade ed aree pubbliche o private ma comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri si applica la disciplina dei rifiuti urbani del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006 – parte I).

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