Domenica 22 Dicembre 2024

Rifiutati i locali del consultorio per incontro sull'Ospedale di Manfredonia

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In data 23/5/2016 la scrivente organizzazione sindacale unitamente alle altre sigle presenti nel P.O. San Camillo De Lellis di Manfredonia formulava formale richiesta per la disponibilità dell’aula riunioni presso il consultorio per il giorno 31/5/2016 alle ora 10:00 per una conferenza stampa /confronto con le istituzioni  locali e regionali per parlare per l’ennesima volta del destino dell’ospedale di Manfredonia avviato secondo la scrivente su un binario morto. In tale data la il Direttore Del Distretto concedava alla scrivente organizzazione e alle altre sigle la disponibilità dei locali salvo poi ripensarci e comunicarci con neanche  24 ore di preavviso dalla riunione che ci revocava l’autorizzazione perchè non è di competenza del direttore del distretto concederla ora ci piacerebbe sapere di chi è la competenza e come mai in passato con analoga richiesta il direttore ci concedeva la sala.Non vorremmo che tale autorizzazione ci sia stata negata perchè denunciamo spesso le reali condizioni in cui versa l’ospedale di Manfredonia ossia carenza di personale medico e paramedico ridotto all’osso e ancor più le disavventure che  i cittadini devono affrontare nel malaugurato caso abbiano bisogno di dover ricorrere alle cure mediche il direttore del distretto interfacciatosi con il direttore generale che ha sempre evitato di risponderci ci abbia messo lo zampino per farci revocare l’autorizzazione .Questo atteggiamento ci pare un film già vissuto con altre situazioni che portarono alla chiusura di vari reparti e al declassamento dell’ospedale stesso  . Tale atteggiamento ci pare l’anticamenra di quel depotenziamento continuo che mette in discussione la sopravvivenza di questo ospedale. Per quando sopra la scrivente organizzazione si riserva di aderire alle vie legali  per comportamento antisindacale. La condotta antisindacale consiste in quei comportamenti posti in essere dal  datore di lavoro  volti ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà sindacale, dell’attività sindacale, nonché del diritto di sciopero. Il termine, pertanto, fa riferimento a molteplici comportamenti che possono essere posti in essere dal datore di lavoro nei confronti del singolo lavoratore o dei lavoratori, o altresì nei confronti delle associazioni sindacali. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte messo in risalto nelle sue decisioni (tra le quali merita certamente di essere menzionata la sent.5295/1997) l’assoluta irrilevanza dell’elemento soggettivo in tali comportamenti, affermando, tout court, che ai fini della configurabilità e della sanzionabilità della condotta antisindacale è necessario e sufficiente il solo elemento oggettivo, prescindendo così dagli elementi intenzionali (dolo) con i quali, eventualmente, il comportamento in questione è stato posto in essere dal datore di lavoro.
Segreteria Cittadina CISNAC

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Commenti

  • Vergogna…ennesimo abuso di potere…ormai è’ solo una lenta AGONIA..!!Ed i nostri POLITICANTI…..VERGOGNA!!!!

    Aquila reale 30/05/2016 22:50 Rispondi

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