“Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia, il sig. Francesco Tomaiuolo invocava l’annullamento: del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale (Comune di Manfredonia – Provincia di Foggia) redatto in data 31.7.2015; dei verbali delle operazioni elettorali della sezione elettorali n. 28 del Comune di Manfredonia; dei verbali delle operazioni elettorali della sezione n. 38 del Comune di Manfredonia; della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Manfredonia n. 18 del 25.08.2015.
Il tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, all’esito dell’istruttoria, respingeva il ricorso incidentale ed accoglieva il ricorso principale, rilevando la fondatezza delle contestazioni sollevate con riferimento alle risultanze delle operazioni di voto relative alla sezione n. 38, poiché dalla copia del verbale prodotto dalla Prefettura in copia conforme risultava che al ricorrente erano stati assegnati “0” voti, laddove nella tabella di scrutinio, pure prodotta in copia, ne risultavano conteggiati 14. In ragione di ciò il TAR disponeva la correzione dei risultati elettorali, e proclamava eletto il sig. Francesco Tomaiuolo alla carica di consigliere del Comune di Manfredonia in sostituzione della sig.ra Antonietta D’Anzeris”.
”Contro la predetta sentenza ha proposto appello la sig.ra Antonietta D’Anzeris, lamentandone l’erroneità per le seguenti ragioni: a) il TAR non avrebbe rilevato il proprio difetto di giurisdizione, disponendo, invece, la correzione dei verbali sezionali che hanno attribuito le preferenze ai candidati. In questo modo avrebbe inammissibilmente ed immotivatamente disatteso quanto statuito dall’Adunanza Plenaria, nella pronuncia n. 32/2014, che distingue tra doglianze con le quali si contesta il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come accaduti, da quelle con le quali si lamenta che le determinazioni assunte dal seggio siano frutto di un’errata e perciò illegittima applicazione della disciplina: per le prime sarebbe necessario proporre querela di falso. Le doglianze proposte dal ricorrente in ordine al fatto che i verbali delle sezioni nn. 28 e 38 avrebbero indicato un numero di voti di preferenza diverso da quello conseguito dall’appellato, assumendo il contrasto con le tabelle di scrutinio rientrerebbero, infatti, nella prima categoria. Erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto la mera presenza di un errore materiale sulla scorta di un contrasto tra due atti: le tabelle di scrutino ed il verbale di sezione, che sono invece due atti distinti; b) il TAR non avrebbe rilevato la violazione degli artt. 39, 68 c.p.a. e 112 c.p.c., per non essere avvenuta l’apertura del plico contenente verbali e tabelle di scrutinio elle sezioni n. 28 e 38 alla presenza dell’odierno appellante. Il denunciato difetto di contraddittorio comporterebbe l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a; c) in caso di contrasto tra tabella di scrutinio e verbale sezionale non potrebbe che prevalere il secondo che è sottoscritto dal Presidente e da tutti i membri del seggio; d) i motivi di censura sollevati col ricorso incidentale non sarebbero affatto generici, essendo puntualmente indicati i vizi, il numero delle schede contestate, e se le stesse riguardavano voti espressi come seconda preferenza o che presentavano segni di riconoscimento. Avrebbe errato il TAR nel non acquisire le schede nulle. Il giudizio di probabilità espresso nel ricorso di primo grado non riguarderebbe la sussistenza del vizio, ma le ragioni che potrebbero averlo prodotto; e) l’appellante non avrebbe mai dedotto il vizio della mancata attribuzione di due voti”.
”Costituitosi in giudizio l’originario ricorrente rivendica la correttezza della sentenza di prime cure, evidenziando tra l’altro che non vi sarebbe difetto di giurisdizione e che l’apertura dei plichi è stata fatta dal collegio in udienza”.
”Con memoria del 27 novembre 2015 l’appellante sostiene che: a) il ricorso non contesterebbe le decisioni assunte dal seggio elettorale ma la veridicità del verbale, quindi sarebbe necessaria la querela di falso; b) in udienza non sarebbe stata svolta alcuna operazione istruttoria, come risulta dal verbale; c) nel contrasto tra tabelle di scrutinio e verbale non può e prevalere quest’ultimo; d) non si sarebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso incidentale”.
”In data 23 febbraio 2016 l’originario ricorrente deposita memoria nella quale pone in luce che la sentenza n. 32/2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non si sarebbe occupata del caso dei verbali sezionali non compilati o che rechino discordanze e/o errori materiali di trascrizione. Inoltre, vi sarebbe una discordanza anche tra il verbale sezionale depositato presso la Segreteria del Comune, che nella tabella dei voti di preferenza validi riportati dai candidati della Lista n. 8 non indica alcuna preferenza ed il prospetto dei voti di preferenza della lista n. 8 depositato presso l’ufficio Centrale elettorale allegato al verbale di proclamazione degli eletti, che nella riga relativa ai voti di preferenza della sezione n. 38 riporterebbe un totale di 44 preferenze tra cui 2 all’odierna appellante e 0 all’originario ricorrente”. ”Quanto al denunciato difetto di contraddittorio, evidenzia che dopo la lettura del dato rilevato dalle tabelle di scrutinio il Presidente dell’udienza svoltasi in primo grado avrebbe invitato le parti a discutere, senza che l’odierno appellante eccepisse alcunché o chiedesse termini a difesa”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello infondato. ”(..) merita conferma l’orientamento di questo Consiglio (Cons. St., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358), secondo il quale in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio”.
Così il Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Antonietta D’Anzeris, contro Francesco Tomaiuolo, nei confronti di Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio.
Graziano Sciannandrone
e questi sono i veri problemi di Manfredonia? ma mi faccia il piacere. i politici a servizio no a comandare
Buongiorno.
Speriamo un buon apporto di anziana esperienza dal proprio vissuto a quello di chi “lo circonda”…esempio: come poter chiedere alla cittadinanza “raccolte firma” o “referendum” in materie la cui conoscenza dovrebbe essere, quasi solo, amministrativa…
Abbiamo una giunta, un sindaco (una squadra di governo locale)…poi
i consiglieri…poi gl’ uffici tecnici…dovrebbero essere tutti
retribuiti…un cittadino (che già difficilmente bada al “suo”), “delega” apposta i suoi rappresentati politici e d’ ufficio, in quanto impossibilitato nella conoscenza completa e competente dell’ intero territorio…potrebbe consigliare sulla base delle sue limitate conoscenze (un deposito di carburante si può impiantare solo se rispetta tutte le regole dovute, in particolar modo e senza errore, per i casi d’ emrgenza…abbastanza prevedibili
con studi di settore particolari…i contratti delle “trivelle” possono proseguire solo se si ha anche la forza di proseguire, e ci sia sempre un completo controllo tecnico che ufficializzi l’ assenza di rischi di ogni specie…)…
Per gl’ addetti al settore, probabilmente, si deve pensare ad una prossima soluzione di vertice comunale, abbastanza anziana e di competenza tecnica…non si può essere avvocati per ogni passo che si deve muovere…ci sono delle regole del vivere essenziale al quale
neanche il povero può rinunciare…non possono essere tutti “reati”…ci sono anche battute, dialoghi…
Ricordo la fede in Gesù Cristo figlio di Dio e in Dio…
la preghiera e un cammino canonico intrecciato con la dovutalegalità
concepibile…
grazie per la possibilità d’intervento e per l’ attenzione.