Mercoledì 13 Novembre 2024

L’ispettore ambientale (o ecovigile) quale organo di polizia amministrativa di derivazione comunale

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Mentre la prassi amministrativa conosce una sempre più rapida diffusione della figura dell’ispettore ambientale, le riflessioni dottrinarie sull’argomento sono sporadiche e non sempre particolarmente approfondite. Lo stesso contributo che lo scrivente ha elaborato quasi tre anni fa, non a caso intitolato “Appunti sulla figura dell’ispettore ambientale”, non aveva certo la presunzione di un approfondimento, ma si poneva il più limitato scopo di confutare alcune opinioni divenute ormai comuni e che, tuttavia, ad un’analisi meno superficiale, apparivano piuttosto discutibili. Ci si riferisce, in particolare, all’approssimativo accostamento della figura dell’ispettore ambientale a quella dell’ausiliare del traffico. Fin d’allora, si metteva in evidenza, da una parte, come l’ausiliare del traffico sia un organo istituito (ex art. 17 c. 132 e 133 l. 127/1997) in materia di circolazione e polizia stradale, vale a dire in una materia che, attenendo molto dappresso all’amministrazione dell’ordine pubblico, è posta nelle riservate, ma soprattutto prudenti mani dello Stato; e nella quale, infatti, la (eccezionale) delega all’esercizio di poteri di polizia ad altri enti, quali i comuni (v. art. 11 c.3 CdS), si è ab origine accompagnata alla tassativa elencazione degli organi da cui i servizi possono essere espletati (art. 12 CdS) Ben diversamente – in riferimento all’altro termine di paragone – la figura dell’Ispettore ambientale è destinata ad operare e a muoversi in una materia-valore (ambiente) che pur appartenendo anch’essa formalmente alla competenza esclusiva dello Stato (v. art. 117 c. 2 lett. s) della Costituzione), taglia trasversalmente, sotto vari profili (ad esempio, igienico-sanitario), l’interesse e la sfera di competenza propri di altri enti territoriali, quali Regioni e Comuni. Questi ultimi, poi, nella specifica materia relativa alla gestione dei rifiuti – nella quale in particolare gli ispettori ambientali si trovano ad operare – vantano una tradizionale competenza amministrativa. La stessa che oggi viene loro attribuita dall’art. 195 d.lgs. 152/2006, senza, però, contestuale e tassativa individuazione degli organi ammessi a svolgere le connesse ed accessorie funzioni di  polizia amministrativa. Altra differenza sostanziale è che mentre l’ausiliare del traffico è (solitamente) un soggetto estraneo all’apparato comunale, dalla legge eccezionalmente legittimato ad esercitare circoscritte funzioni pubbliche, l’ispettore ambientale non può essere qualsivoglia soggetto privato, ma è o dovrebbe restare tendenzialmente un organo proprio del Comune. Qui la differenza è considerevole e discende dallo stesso principio di legalità. E’ noto infatti che gli organi amministrativi non possono delegare propri compiti a terzi in assenza di una espressa disposizione normativa, risultando altrimenti alterato l’ordine delle competenze stabilito dalla legge in sede di allocazione delle funzioni amministrative. Ma se la disposizione che autorizza la delega di funzioni agli ausiliari del traffico si rinviene nell’art. 17 commi 132 e 133 della l. 127/1997, una norma analoga manca certamente nel caso degli ispettori ambientali. Ne consegue che i secondi, a differenza dei primi, dovranno comunque e necessariamente essere individuati tra il personale comunale. Sempre che – come non si ha però motivo di dubitare – ne sia legittima la figura. 2- In proposito, preme anzitutto confutare l’altro luogo comune che circola nel “settore”, quello per cui la fonte istitutiva dell’ausiliare ambientale è rintracciabile nell’articolo 13 della legge 689/1981.

Come già si sottolineava negli “Appunti”, tale norma si limita a disciplinare i poteri degli organi accertatori, senza in alcun modo però costituirne la fonte. Invero, la soluzione dallo scrivente immaginata (peraltro, in buona parte anticipata dalle notazioni sopra esposte) può così essere schematizzata:a) importanti funzioni amministrative di gestione dei rifiuti sono attualmente attribuite ai Comuni da legislazione statale (v. art. 198 d.lgs. 152/06, ove si riconosce altresì ai Comuni potere regolamentare); b) le funzioni di polizia amministrativa seguono, di norma, quelle primarie di amministrazione attiva, essendo a quest’ultime strumentali ed accessorie (così come può ricavarsi dalla lettura degli artt. 9 d.p.r. 616/1977 e 158 c.2 n. 112/1998) c) i Comuni godono di ampia autonomia nella organizzazione dell’esercizio delle funzioni.

Giuseppe MARASCO

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