La Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso per Cassazione avverso il Decreto n. 14668/2015 del 25-11-2015 emesso dal Tribunale di Foggia – Sez. Fallimentare – con il quale è stata rigettata l’opposizione proposta dal Comune avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo del fallimento GE.MA. S.p.A. in liquidazione.
All’avv. Salvemini Pasquale di Manfredonia l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente dinanzi all’organo giurisdizionale competente.
Nell’atto si ricorda che il Comune di Manfredonia aveva presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento GEMA S.p.A. in liquidazione, per cartelle di pagamento ed ingiunzioni emesse verso i contribuenti per l’importo di € 8.699.481,37, in ragione del mancato riversamento in suo favore delle somme riscosse da GEMA (€ 163.078,18-€ 10.145,06), risultanti dal Conto di Gestione 2011; il Giudice Delegato non aveva ammesso neanche in minima parte il credito vantato (€ 163.078,18-€ 10.145,06), ritenendo che la documentazione versata agli atti dell’istanza di insinuazione al passivo, ricevuta dal Settore Ragioneria, era stata ritenuta di formazione unilaterale e di scarsa chiarezza e mancando la convenzione di affidamento del servizio cui fare riferimento al fine di individuare gli esatti termini del rapporto sussistente tra questo Ente impositore ed il concessionario GEMA
Con Decreto n. 14668/2015 del 25-11-2015 il Tribunale di Foggia – Sez. Fallimentare – ha rigettato l’opposizione proposta dal Comune, ritenendo infondata sia la domanda diretta ad ottenere le somme non riscosse da GE.MA. S.p.A., non costituendo le stesse un credito da omesso riversamento, nonché il credito vantato per mancato riversamento dei tributi locali riscossi, credito derivante dall’affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie, tenuto conto, per quest’ultimo, della mancanza di una valida costituzione del rapporto concessorio secondo le norme vigenti nel 2000, ritenendo, invece, che la gestione del servizio da parte di GEMA sia proseguita in via di fatto in proroga nell’anno 2011, in relazione a crediti tributari maturati (ma dapprima non riscossi) nei confronti dei contribuenti già anteriormente all’anno 2007.
Graziano Sciannandrone
Questi crediti si possono o non si possono riscuotere? Questo è il problema. Da quanto esposto non lo si capisce.
Un’altra figura da peracottari!
All’epoca, il Sindaco era un Avvocato, o no?
Perché non si chiedono i danno all’estensore del ricorso??
E, finalmente, le somme non riscosse saranno cancellati dall’ammontare dei crediti in contenzioso?