La Giunta comunale ha deliberato di modificare il Regolamento per le attività socialmente utili a sostegno dell’Amministrazione Comunale approvato con deliberazione di G.C. n.91 del 05.04.2013, come segue: L’articolo 1, primo paragrafo, al secondo periodo dopo la parola “servizio” viene aggiunta la seguente locuzione: “ osservando l’orario di servizio, ore 09.00-13.00 e/o 16.00-20.00, salvo diverse disposizioni dirigenziali.”.
L’articolo 2, primo paragrafo, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Il lavoratore ha diritto ad •assentarsi per motivi di salute per un periodo di 90 giorni nell’arco di dodici mesi e/o, nel caso di lavoro senza interruzione di continuità per più di tre anni, per un periodo di 270 giorni nell’arco degli ultimi 36 mesi.”.
L’articolo 2, terzo paragrafo, è abrogato.
L’articolo 2, quarto paragrafo e quinto paragrafo, il numero “90” è sostituito dal numero “270”.
L’articolo 2, sesto paragrafo, è sostituito con il seguente: “Qualora un lavoratore, che abbia superato il monte giorni di malattia, continui ad assentarsi per malattia senza soluzione di continuità, lo stesso, al fine della permanenza negli elenchi delle attività socialmente utili, dovrà presentare istanza di “sospensione per malattia”, allegando idonea documentazione rilasciata dalla competente A.S.L., da cui risulti che trattasi di malattia grave tale da comportare un’inabilità temporanea a recarsi presso il luogo di prestazione dell’attività socialmente utile.”.
All’articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo tra il dodicesimo e tredicesimo: “L’Ufficio L.S.U. può richiedere il controllo della malattia attraverso la competente I.N.P.S. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, ,nelle fasce orarie stabilite dalla vigente normativa in materia, l’Ufficio L.S.U. avvierà il relativo procedimento disciplinare.
Il Dirigente dell’Ufficio L.S.U. definite le procedure amministrative connesse al procedimento disciplinare, procederà ad irrogare la sanzione della censura scritta ed alla decurtazione dell’assegno socialmente utile per i giorni decorrenti dal primo giorno di malattia e per un massimo di dieci giorni.”
L’articolo 22, secondo paragrafo, dopo la parola “ assegnatario ” viene aggiunta la seguente locuzione: “della gestione LSU, supportato nel relativo procedimento disciplinare dal titolare dell’Ufficio Legale dell’Ente nonché dal Responsabile amministrativo dell’Ufficio LSU con compiti di Segretario verbalizzante”.
All’articolo 22, comma a), è aggiunto, dopo il settimo punto, l’ottavo punto: “assenza alla visita di controllo della malattia.”; L’articolo 23, punto 1., è abrogato; L’articolo 23, punto 5., è abrogato.
Confermata ogni altra disposizione del predetto Regolamento per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
Graziano Sciannandrone
E quelli che marcavano il cartellino e andavano a spasso che fine hanno fatto? Non se ne saputo più niente, magari risultano ancora a lavorare, visto che erano parenti, amici o conoscenti dei politici locali.
Speriamo che i controlli siano più stretti, perché i soldi pubblici sono le TASSE che i cittadini onesti pagano.
La cuccagna è finita. Finalmente li vedo lavorare.
Oh…confermano la tesi del grande BEBBE GRILLO, Quando recitava nei suoi interventi di piazza Art. Tot sostituito dal art. Y, comma x sostituito dal comma j che modifica il comma h…ecc. ecc. I SOLITI INCANTATORI DI SERPENTI