Le sigg.re Troiso Marinella, Miramondi Immacolata Rosa, Palumbo Annamaria, e Orlando Anna, dipendenti – rispettivamente con le qualifiche di cuoco, aiuto cuoco e ausiliari cucina- della R.I.Dal. -ristorazione collettiva catering- Società appaltante il servizio cucina della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “SMAR” di Manfredonia.
In data 20.01.2015 le dipendenti di cui sopra sono state destinatarie di comunicazione di preavviso di licenziamento da parte della Società R.I.Dal. – Prot.n°29/2015- in quanto all’interno dello stessa è riportato che il relativo appalto presso la A.S.P. “SMAR” <<cessa definitivamente alla data del 31/01/2015 e, considerato che dal punto di vista “tecnico, organizzativo e produttivo” non si ravvisano allo stato attuale misure alternative idonee ad evitare il licenziamento (…) si vede costretta a comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro per la data del 31/01/2015 >>. Poi prorogato ulteriormente ed inderogabilmente dalla stessa RIDAL fino al 28/02/2015, proprio per dar modo al Commissario dell’ASP “SMAR” di individuare le più idonee ed adeguate condizioni per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, la clausola sociale, ma soprattutto il rispetto di tutto quanto previsto dai regolamenti regionali, cha ad oggi riteniamo assolutamente disattesi, in quanto mai ci sono stati risposte e riscontri.
Orbene, è notorio che il Regolamento regionale n°4/2007 della Regione Puglia e la Legge Regionale n°19/2006 -“Disciplina del servizio integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”-, all’art. 65 -disciplinante la regolazione delle Case di Riposo- prevede che queste ultime devono possedere le seguenti caratteristiche: <<Personale: Servizi generali: cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari>>; e, al successivo art. 66 -disciplinante la Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani- si legge che: <<La residenza protetta o residenza sociosanitaria assistenziale è una struttura che deve avere le seguenti caratteristiche: Prestazioni – Le RSSA assicurano le seguenti prestazioni (…) –prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazioni dei pasti>>.
È evidente, pertanto, che l’autorizzazione definitiva al funzionamento del complesso si fonda, tra l’altro, sull’effettiva dotazione organica completa del personale di cucina in servizio presso la struttura, con le relative qualifiche e funzioni (correlata da una dichiarazione unica sulla regolarità contributiva in base alle norme vigenti) che garantisca la rigorosa osservanza degli standard prestazionali, tipologici ed organizzativi, definiti e disciplinati dal regolamento regionale n. 4 del 18/01/2007 e s.m.i., artt. 65 e 66 citati.
A ciò si aggiunga che l’Ente Pubblico ha il dovere di garantire la inderogabile esigenza di assicurare, da parte del nuovo operatore economico, la puntuale osservanza della cosiddetta clausola “sociale”, conformemente ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sent. n°68 del 23/02/2011) e dal Consiglio di Stato, sez. VI (sentenza n°6031 del 15/11/2011) attraverso l’acquisizione e l’impiego, in sede di prestazione dei servizi le unità di personale effettivamente operanti presso la Casa di Riposo “Anna Rizzi” -già utilizzate dal precedente operatore economico affidatario dei servizi disciplinanti dalla “lex specialis”- garantendo loro le medesime condizioni economiche e contrattuali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, delle richiamate norme giuridiche, delle pronunce giurisprudenziali e delle determinazioni regionali in materia, il Commissario dell’ASP “SMAR” sig.ra Angela Egidio non ha mai comunicato le tutele che si sarebbero dovute applicare al caso concreto ne tantomeno le modalità di reimpiego in favore delle dipendenti di cui sopra, anche a fronte della mancanza di personale qualificato (e richiesto) presente nella struttura e della inderogabile applicazione c.d. “clausola sociale” e/o di “salvaguardia” del personale già operante.
A far data dall’1° marzo 2015 il servizio in questione ed affidato alle nostre maestranze, rimarrà del tutto scoperto delle figure necessarie e disciplinate dal Reg. Reg. n.4/2007 artt.65/66 con conseguenti ricadute sull’autorizzazione al funzionamento della medesima struttura dell’Anna Rizzi rilasciata dal Comune di Manfredonia — V Settore dir. Matteo Ognissanti (organo di controllo e vigilanza) il 24/12/2014. Infatti parte integrante e sostanziale della documentazione consegnata dall’ASP SMAR al Comune di Manfredonia per il rilascio di detta autorizzazione risultano essere i nostri nominativi con le rispettive mansioni e qualifiche, le quali non possono assolutamente essere coperte dalla pianta organica della stessa ASP SMAR né da altri operatori economici allo stato presenti in struttura, ma solo garantite da un nuovo operatore affidatario ed esternalizzato nel cui oggetto sociale sia previsto espressamente il servizio di ristorazione e somministrazione pasti, soggetto ad oggi ignoto a tutti, così come ignote e affatto trasparenti restano le ipotetiche procedure di affidamento.
Tale soggetto subentrante, in ogni modo, dovrebbe garantire la salvaguardia ed il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi dell’art. 349 C.C.N.L.
Lo stato dei fatti esposto in narrativa è stato già oggetto di apposita diffida da parte delle sottoscritte indirizzata all’ASP SMAR, al Comune di Manfredonia nella persona del Sindaco e del Dirigente del V Settore, della Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia e della Regione Puglia (Assessore regionale al Welfare e del Dirigente del servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità), ad oggi senza alcun cenno di riscontro.
Comunicato stampa
Ma questi enti interpellati dove sono ?????????????????????????
E’ una VERGOGNA!